Nuova ordinanza di verificazione per inottemperanza dell’organo istruttorio (TAR Calabria n. 1408 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di verificazione costituisce un’attività istruttoria doverosa, la cui esecuzione è obbligatoria per l’organo tecnico incaricato. In caso di inottemperanza dell’organo verificatore, il giudice amministrativo può nuovamente disporre la verificazione, assegnando nuovi termini per il deposito della relazione e delle osservazioni delle parti, e differendo la trattazione del merito del ricorso. La persistente inottemperanza legittima la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per le determinazioni di competenza.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato dinanzi al TAR Calabria l’aggiudicazione definitiva, disposta dal Comune di Rogliano, dei lavori di messa in sicurezza di infrastrutture viarie, finanziati con fondi PNRR. La gara era stata gestita dalla Centrale Unica di Committenza Agorà. La ricorrente, seconda classificata, ha contestato la mancata esclusione dell’impresa aggiudicataria, deducendo vizi relativi all’offerta tecnica. Con ricorso incidentale, l’aggiudicataria ha a sua volta contestato la legittimità della mancata esclusione della ricorrente principale.
La Motivazione della Corte
Il TAR Calabria, con ordinanza del 5 febbraio 2026, aveva disposto una verificazione tecnica, conferendo l’incarico al Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria. All’udienza pubblica del 1° luglio 2026, il collegio ha preso atto che nessuna attività istruttoria era stata svolta dall’amministrazione incaricata.
Il tribunale ha quindi ritenuto di dover nuovamente ordinare all’organo verificatore di svolgere la verificazione, ribadendo il carattere obbligatorio dell’attività istruttoria. Ha inoltre precisato che, in caso di persistente inottemperanza, gli atti saranno trasmessi alla Procura della Repubblica presso il tribunale competente, per le valutazioni di rispettiva competenza.
Il collegio ha assegnato nuovi termini procedimentali: l’organo verificatore dovrà completare la verificazione entro il 30 settembre 2026, trasmettendo la bozza di relazione alle parti; queste potranno formulare osservazioni scritte entro il 15 ottobre 2026; la relazione definitiva, con presa di posizione sulle osservazioni, dovrà essere depositata entro il 31 ottobre 2026.
Il TAR ha infine differito la trattazione del merito del ricorso all’udienza pubblica dell’8 gennaio 2027, in attesa dell’espletamento dell’istruttoria tecnica.
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Nota della Redazione
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