Ausiliaria e riliquidazione pensione: aliquota dell’80% resta invariata (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 19 del 22.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il correttivo al sistema di calcolo introdotto dall’art. 1, comma 707, legge n. 190/2014, mediante il metodo del doppio calcolo e la scelta dell’importo inferiore, non comporta il superamento dell’aliquota massima di rendimento prevista dall’art. 54, comma 7, d.P.R. n. 1092/1973. La perdurante vigenza di tale limite rende irrilevante l’ulteriore anzianità contributiva maturata dopo il 31 dicembre 2011 per il personale che a quella data vantava già la massima aliquota dell’80%. Ne consegue che, nella riliquidazione della pensione dopo il periodo di ausiliaria, è assorbente il ricalcolo basato sulla componente retributiva ai sensi dell’art. 1871 C.O.M., mentre la quota contributiva va rideterminata solo con il nuovo coefficiente di trasformazione corrispondente all’età di cessazione dall’ausiliaria, secondo l’art. 1864 C.O.M., senza valorizzare l’ulteriore montante maturato in ausiliaria. È inammissibile, perché nuova, la domanda di riliquidazione fondata sulla illegittimità dei decreti di richiamo in servizio senza assegni, proposta per la prima volta con la memoria difensiva.
Il Fatto
Il ricorrente, già appartenente all’Arma dei Carabinieri con il grado di Luogotenente, è stato collocato in congedo dal 18 gennaio 2012 e quindi in ausiliaria per cinque anni, fino al 18 gennaio 2017. Durante tale periodo ha versato la quota contributiva di propria competenza, spettando al Ministero della Difesa la quota residua. Con decorrenza 18.01.2012 è stato destinatario di pensione ordinaria calcolata con il sistema c.d. misto 2012 e, con la stessa decorrenza, di pensione privilegiata di settima categoria.
Il Ministero della Difesa, con la circolare Previmil del 14.04.2022, ha limitato la rideterminazione del trattamento ai soli pensionati che al 31.12.2011 non avessero raggiunto la massima anzianità contributiva corrispondente all’aliquota dell’80% ex art. 54, comma 7, d.P.R. n. 1092/1973. Il ricorrente, che tale aliquota aveva invece già raggiunto, ha visto respinta l’istanza di ricalcolo del 13 febbraio 2023 ed ha proposto ricorso innanzi alla Corte dei conti, chiedendo la disapplicazione della circolare.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce il quadro normativo. L’art. 1, comma 13, legge n. 335/1995 aveva fatto salva la liquidazione retributiva per chi vantava almeno diciotto anni di contributi al 31 dicembre 1995. Il D.L. n. 201/2011, convertito con legge n. 214/2011, ha poi introdotto il calcolo contributivo per le anzianità maturate dal 1° gennaio 2012, la c.d. quota C, nelle pensioni composte dalle quote A, B e C.
Il doppio calcolo previsto dai commi 707 e 708 dell’art. 1, legge n. 190/2014 è stato introdotto per evitare che il passaggio al contributivo producesse trattamenti superiori al massimo retributivo. Secondo la Corte, però, la nuova disciplina differisce dal previgente sistema interamente retributivo solo per il limite massimo di anzianità valorizzabile, restando immutati i criteri di determinazione della retribuzione pensionabile e delle aliquote di rendimento, compreso il limite massimo dell’80%.
Richiamando la propria precedente pronuncia Corte dei conti, Sez. Giur. Sicilia, n. 486 del 2023, nonché le conformi decisioni delle Sezioni giurisdizionali dell’Emilia-Romagna, della Lombardia, della Sardegna e della Toscana, il Giudice afferma che l’ulteriore anzianità maturata dopo il 31 dicembre 2011 è irrilevante per chi già possedeva la massima aliquota. L’art. 54, comma 7, d.P.R. n. 1092/1973 resta dunque applicabile anche al personale militare la cui pensione è liquidata con il sistema misto 2012.
Da ciò discende il rigetto della prima domanda. Nella riliquidazione successiva all’ausiliaria è assorbente il ricalcolo sulla componente retributiva ex art. 1871 C.O.M.; la quota contributiva va invece limitata al nuovo coefficiente di trasformazione riferito all’età di cessazione dall’ausiliaria, come previsto dall’art. 1864 C.O.M., senza computare l’ulteriore montante contributivo.
Quanto alla seconda domanda, concernente la valorizzazione degli assegni pensionabili maturati durante il richiamo in servizio, la Corte la dichiara inammissibile perché nuova. Il terzo motivo del ricorso introduttivo si limitava a sostenere il doppio status di lavoratore e pensionato ai fini della contribuzione, mentre solo con la memoria difensiva il ricorrente ha contestato la legittimità dei decreti di richiamo senza assegni. Alla diversità del petitum si aggiunge l’eterogeneità della causa petendi. La modifica non è stata autorizzata dal Giudice ai sensi dell’art. 164, comma 1, ultimo periodo, c.g.c.. Le spese sono compensate ai sensi dell’art. 31 c.g.c.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.