Cessazione della materia del contendere per sopravvenuta soddisfazione del ricorrente (TAR Molise n. 16 del 22.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., si determina quando l’operato successivo della pubblica amministrazione si rivela integralmente satisfattivo dell’interesse azionato, con un nuovo assetto del rapporto conseguente a un ulteriore provvedimento che interviene nella relazione in contestazione. Il giudice dichiara cessata la materia del contendere quando la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta nel corso del giudizio. La declaratoria presuppone che il ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso, sì da rendere inutile la prosecuzione del processo per l’oggettivo venir meno della lite. Assume rilievo decisivo la natura manifestamente innovativa del provvedimento sopravvenuto e l’espressa disapplicazione delle statuizioni precedenti incompatibili con esso, unitamente alla dichiarazione convergente delle parti in ordine all’avvenuta soddisfazione dell’interesse.
Il Fatto
La struttura sanitaria ricorrente ha impugnato il decreto del Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione, con il quale erano stati determinati i livelli massimi di finanziamento per l’acquisto di prestazioni sanitarie erogabili dagli operatori privati accreditati per l’anno 2022, unitamente alla nota regionale che, in applicazione di quel decreto, aveva comunicato che non sarebbero state accettate e contabilizzate le fatture afferenti alle prestazioni dell’ultimo bimestre dell’anno.
Il gravame era affidato a tre motivi, incentrati sulla carenza di istruttoria, sull’assenza di criteri di assegnazione del budget, sull’illogicità e sulla retroattività delle determinazioni, oltre che sulla violazione dei diritti partecipativi. Le Amministrazioni intimate hanno opposto l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso. Nelle more, con decreto cautelare e successiva ordinanza, il Tribunale aveva parzialmente sospeso gli effetti degli atti impugnati; l’istanza di attuazione ex art. 59 cod. proc. amm. era stata dichiarata inammissibile.
La Motivazione della Corte
Prima dell’udienza pubblica la difesa resistente ha depositato il sopravvenuto decreto commissariale con il quale è stata disposta la rettifica del precedente provvedimento, previa rideterminazione dei limiti massimi di finanziamento e degli schemi di contratto, con espressa disapplicazione delle disposizioni divenute incompatibili. Su tale base l’Amministrazione ha dedotto l’intervenuta cessazione della materia del contendere, non ravvisando alcun residuo interesse della ricorrente alla decisione.
All’udienza il difensore della ricorrente ha confermato la cessazione, richiamando i contenuti innovativi del nuovo decreto, reputati esaustivi e pienamente satisfattivi delle ragioni fatte valere in giudizio. Il Collegio ha quindi preso atto delle convergenti dichiarazioni delle parti.
Il Tribunale ha richiamato il principio secondo cui la declaratoria ex art. 34, comma 5, cod. proc. amm. si determina quando l’operato successivo della parte pubblica si rivela integralmente satisfattivo dell’interesse azionato, con un nuovo assetto conseguente a un ulteriore provvedimento che interviene nel rapporto in contestazione (Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5914/2021; T.A.R. Lazio, Sez. I, n. 5727/2023).
Nel caso concreto, la manifesta natura innovativa del provvedimento sopravvenuto e l’espressa indicazione della disapplicazione delle statuizioni precedenti incompatibili hanno militato inequivocabilmente nel senso della cessazione. La ricorrente, con dichiarazione espressa a verbale e convergente con le conclusioni erariali, ha ritenuto soddisfatto in modo pieno e irretrattabile l’interesse legittimo esercitato (T.A.R. Lazio, Sez. II, n. 15350/2022). Il Tribunale ha così ritenuto integrati i presupposti di legge, richiamando il principio per cui la cessazione ricorre quando il ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso, sì da rendere inutile la prosecuzione del processo (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 6485/2020).
Il ricorso è stato pertanto dichiarato cessato nella materia del contendere, con integrale compensazione delle spese di giudizio in ragione delle circostanze specifiche e della peculiare natura della controversia.
Nota della Redazione
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