Responsabilità contabile e divieto di cumulo: onere probatorio della Procura (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 20 del 22.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa per danno erariale la Procura contabile che contesti la violazione del divieto di cumulo dei contributi pubblici deve provare, in modo specifico e analitico, che le spese ammissibili dei diversi progetti finanziati siano le medesime, sì da determinare una duplicazione di finanziamento. La mera prospettazione della sovrapponibilità delle iniziative, fondata sulla comparazione delle schede progettuali, non integra la prova richiesta secondo la regola del più probabile che non. Il divieto di cumulo risponde alla ratio di evitare che le stesse spese siano coperte due volte da fonti pubbliche, e la sua verifica attiene alle spese effettivamente rendicontate. Parimenti non è configurabile la distrazione delle risorse in assenza di prova che in sede di rendicontazione siano stati prodotti documenti falsi o attestanti acquisti insussistenti.

Il Fatto

La Procura regionale della Corte dei conti per la Sicilia ha citato in giudizio due società, capofila di progetti di ricerca e sviluppo finanziati a valere sul P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007-2013, e i rispettivi amministratori pro tempore, chiedendo la condanna al pagamento di euro 1.471.067,42 in favore della Regione Siciliana, oltre rivalutazione e interessi. Il danno contestato derivava dalla presunta indebita percezione di contributi a titolo di anticipazione su tre progetti, due dei quali asseritamente frutto dello “spacchettamento” di un unico investimento, con conseguente violazione del divieto di cumulo e falsità delle dichiarazioni sostitutive rese dai rappresentanti legali.

La vicenda traeva origine da una segnalazione della Guardia di Finanza, in esito a un procedimento penale definito con archiviazione. Esperito l’invito a dedurre, la Procura ha ritenuto non superate le contestazioni e ha agito in giudizio. I convenuti hanno eccepito, tra l’altro, la prescrizione del credito erariale, l’inammissibilità degli atti istruttori e, nel merito, l’insussistenza della violazione del divieto di cumulo.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio ha rilevato la costituzione tardiva di due convenuti, con decadenza dalle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio, tra cui la prescrizione e la nullità degli atti istruttori. Ha poi esaminato la prescrizione quinquennale ritualmente eccepita dagli altri convenuti, individuando il dies a quo nella comunicazione della notitia damni trasmessa dalla Guardia di Finanza, e non nelle antecedenti informative. A tale termine ha applicato la sospensione straordinaria dei termini processuali disposta per l’emergenza COVID-19, con uno slittamento di 64 giorni: alla data di notifica degli inviti a dedurre la prescrizione non era dunque maturata, e le relative istanze hanno interrotto il decorso del termine.

Nel merito, la Corte ha ricostruito l’iter dei tre progetti, finanziati su due distinte linee di intervento, evidenziando importi concessi ed erogati a titolo di anticipazione e gli esiti delle rendicontazioni, con i connessi procedimenti amministrativi di revoca parziale o totale. Ha quindi individuato la causa petendi della domanda nella prospettata identità ex ante dei progetti, desunta dalla comparazione delle schede progettuali.

Il Collegio ha respinto tale impostazione. La Procura non ha dato prova dell’identità dei progetti né ha fornito elementi sul fatto che siano state rendicontate, nei diversi progetti, le stesse spese ammissibili. Di contro, i convenuti hanno prodotto una perizia di parte non contestata in modo specifico, che ha evidenziato costi oggettivamente diversi. I progetti, inoltre, risultano finanziati da linee di intervento differenti, hanno superato il vaglio amministrativo di ammissibilità e presentano dimensioni di finanziamento non sovrapponibili.

Da ciò deriva la non fondatezza della violazione del divieto di cumulo e delle connesse contestazioni di falsità delle dichiarazioni sostitutive. Parimenti non fondata è la contestazione sui costi gonfiati: la dichiarazione sugli strumenti e le attrezzature non rileva, poiché la condotta distrattiva potrebbe venire in rilievo solo se in rendicontazione fossero stati prodotti documenti contabili attestanti acquisti insussistenti, circostanza non verificatasi. Le generiche contestazioni sui bonifici dai conti dedicati, in mancanza di prova di documenti falsi, non integrano la distrazione.

Assorbite le ulteriori questioni, compresa quella di legittimità costituzionale sull’art. 83 c.g.c., i convenuti sono stati dichiarati esenti da responsabilità amministrativa, con liquidazione delle spese a carico della Regione Siciliana.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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