Requisiti minimi del gruppo di lavoro e valutazione dell’offerta tecnica negli appalti (TAR Calabria n. 2041 del 01.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Negli appalti di servizi, i titoli di studio e l’esperienza professionale degli operatori indicati nel gruppo di lavoro integrano il contenuto del servizio offerto e rientrano nella valutazione dell’offerta tecnica, non nella fase esecutiva. L’art. 16 del disciplinare che impone l’indicazione del gruppo di lavoro a pena di esclusione va letto in collegamento diretto con i requisiti minimi del capitolato d’oneri, senza distinguere tra coerenza estrinseca e intrinseca delle figure professionali. La previsione dei titoli e dell’esperienza come requisiti di esecuzione non è condivisibile, perché consentirebbe di indicare nominativi slegati da qualsiasi requisito e di sottrarre l’offerta alla valutazione sostanziale. Ne consegue l’esclusione del concorrente che abbia omesso di indicare figure conformi ai requisiti minimi. La possibilità di sostituzione in corso di esecuzione opera solo per cause accidentali, non per l’inidoneità originaria dei soggetti indicati.

Il Fatto

Il Ministero della Giustizia, Centro per la giustizia minorile per la Calabria, ha avviato una procedura negoziata senza bando per l’affidamento del servizio di assistenza e supporto educativo in favore di minori e giovani adulti presso la Comunità Ministeriale di Catanzaro. Alla gara hanno partecipato due cooperative sociali. All’esito, con determinazione dirigenziale n. 42 del 2 aprile 2025, il servizio è stato aggiudicato alla controinteressata.

La seconda classificata ha impugnato l’aggiudicazione, deducendo la violazione degli artt. 16 e 19 del disciplinare e dell’art. 9 del capitolato d’oneri, oltre all’eccesso di potere. Ha chiesto l’annullamento, la declaratoria di inefficacia del contratto e il subentro. La controinteressata ha proposto ricorso incidentale, sostenendo che l’interpretazione invocata dalla ricorrente avrebbe nuociuto alla sua stessa offerta. Il ricorso cautelare è stato respinto per difetto di periculum in mora.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’ordine di trattazione dei gravami. Richiamando l’orientamento secondo cui l’accoglimento del ricorso incidentale escludente non determina l’improcedibilità del principale, esamina per primo il ricorso principale: la sua eventuale infondatezza renderebbe improcedibile l’incidentale, mentre la fondatezza di quest’ultimo non inciderebbe sul primo.

Nel merito, la prima censura riguarda il numero dei componenti del gruppo di lavoro. Il Ministero ha chiarito che i lavoratori assoggettati alla clausola sociale erano nove e non otto, sicché l’integrazione con una sola unità era corretta. La circostanza che la nota di chiarimento sia stata resa nota alla sola aggiudicataria è irregolare, ma la ricorrente non ha contestato la rispondenza al vero dell’elenco.

La censura decisiva concerne i requisiti delle figure integrative. L’art. 16 del disciplinare impone, a pena di esclusione, che l’offerta indichi il gruppo di lavoro con numero di addetti titolari e sostituti, profilo retributivo e mansioni. L’art. 9 del capitolato richiede, per l’operatore socio-assistenziale di livello C1, il titolo di laurea e un’esperienza triennale continuativa nella fascia d’età 14-25 anni. Dai curricula depositati emerge che la figura integrativa e i sostituti indicati non possiedono tali requisiti.

Il Collegio respinge la tesi del Ministero secondo cui la verifica riguarderebbe solo la coerenza estrinseca delle figure. La disciplina di gara non introduce tale distinzione e collega direttamente il contenuto dell’offerta ai requisiti minimi del capitolato. Nemmeno convince la qualificazione dei titoli e dell’esperienza come requisiti di esecuzione: l’art. 18 del disciplinare attiene ai controlli sulla capacità dell’aggiudicatario, non ai singoli operatori proposti. Accogliere tale tesi condurrebbe a esiti irragionevoli, consentendo di elencare nominativi casuali e di svuotare la valutazione del servizio offerto.

La sostituzione delle figure in corso di esecuzione è fisiologica solo per cause accidentali, non quando l’inidoneità sia originaria. La censura è quindi fondata e l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa. Assorbiti gli ulteriori profili e il secondo motivo, il ricorso incidentale è respinto: l’art. 16 non impone un numero determinato di sostituti, il bando non richiede che gli operatori siano già alle dipendenze del partecipante, e l’eventuale rifiuto degli indicati è circostanza successiva. Annullata l’aggiudicazione, il Collegio dichiara l’inefficacia del contratto dal 1° gennaio 2026, con subentro della seconda classificata per la medesima durata annuale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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