Divieto di detenzione armi e assenza di comunicazione di avvio del procedimento (TAR Sicilia n. 2151 del 07.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di provvedimenti ablativi e interdittivi in materia di armi, le esigenze di tutela della sicurezza e dell’incolumità pubblica sono in re ipsa e costituiscono di per sé ragione di impedimento della comunicazione di avvio del procedimento, stante la natura precauzionale e preventiva del divieto. Il giudizio di inaffidabilità nell’uso delle armi prescinde dagli esiti della vicenda penale: la remissione della querela non equivale all’accertamento che il fatto non sussiste e non fa venir meno il potere dell’Amministrazione di valutare il fatto-reato nella sua obiettiva dimensione storica. La detenzione di armi non costituisce un diritto assoluto ma un’eccezione al generale divieto, cosicché è sufficiente un ragionevole rischio di abuso, valutabile anche in presenza di un unico episodio di tensione familiare, senza necessità di accertare un concreto abuso già realizzato.
Il Fatto
Il ricorrente, imprenditore incensurato e titolare di una dichiarazione di detenzione ex art. 38 T.U.L.P.S. per un’arma ereditata dal padre, interveniva a sedare una lite tra il fratello e la ex moglie di questi. Nel corso dell’intervento, secondo la querela poi sporta dalla ex cognata, il ricorrente avrebbe profferito minacce e l’avrebbe schiaffeggiata e spintonata fuori da un esercizio commerciale. Gli agenti procedevano al ritiro cautelare dell’arma e delle munizioni; la querela veniva rimessa pochi giorni dopo.
A distanza di oltre diciotto mesi, il Prefetto disponeva il divieto di detenere armi, munizioni e materiale esplodente. Il ricorso gerarchico veniva respinto dal Ministero dell’Interno. Il ricorrente impugnava entrambi i provvedimenti davanti al TAR, deducendo la violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio e l’eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria e di motivazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricorda in via preliminare che la decisione di rigetto del ricorso gerarchico non ha autonoma lesività e rende solo definitiva la lesione originaria: oggetto del giudizio resta il provvedimento prefettizio, atto ad effetto confermativo.
Passando al merito, i giudici richiamano l’orientamento consolidato secondo cui in materia di porto e detenzione di armi l’Amministrazione gode di ampia discrezionalità nel valutare con prudente apprezzamento l’affidabilità del destinatario. Il divieto non ha finalità sanzionatorie ma funzione cautelare, a tutela dell’incolumità dei consociati, e si fonda su una valutazione prognostica di elementi di fatto che possono anche non avere rilevanza penale; non presuppone un concreto abuso già accertato, essendo sufficiente un ragionevole rischio.
Il primo motivo è dichiarato inammissibile e comunque infondato. Sotto il primo profilo, sono inammissibili i motivi nuovi non proposti in sede gerarchica, quando al momento del ricorso giurisdizionale sia decorso il termine per impugnare l’atto originario. Nel merito, la giurisprudenza citata afferma che nella materia l’omessa comunicazione di avvio è giustificata dalle esigenze di celerità, insite nella delicatezza degli interessi pubblici tutelati.
Anche il secondo motivo è respinto. La remissione della querela è irrilevante: l’Amministrazione mantiene il potere di valutare il fatto nella sua dimensione storica, indipendentemente dall’estinzione del reato o dall’archiviazione. Il Collegio osserva che la dichiarazione sostitutiva della ex cognata smentisce la minaccia ma non il litigio e lo scontro fisico, rafforzando il convincimento sull’effettività dei fatti. In presenza di tensioni familiari è dunque ragionevole vietare la detenzione, anche senza accertamento di condotte minacciose con uso di armi.
Quanto alla nomina a guardia ittica volontaria, il Collegio esclude la contraddittorietà tra atti di procedimenti distinti e adottati a distanza di tempo. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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