Carta docente, ottemperanza e commissario ad acta per il Ministero inadempiente (TAR Calabria n. 1196 del 08.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il decorso del termine di moratoria di centoventi giorni dalla notifica della sentenza, non accompagnato dall’esecuzione del giudicato, legittima l’accoglimento del ricorso ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. Il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di eseguire integralmente la pronuncia entro un termine perentorio e nomina sin d’ora il commissario ad acta per il caso di protratta inottemperanza. Le spese per l’eventuale attività commissariale restano a carico dell’amministrazione inadempiente, in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, ottavo comma, legge n. 89/2001, introdotto dall’art. 1, comma 777, legge n. 208/2015, disposizione dettata per i decreti decisori in materia di equa riparazione ma estensibile alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.

Il Fatto

La ricorrente ha agito per l’ottemperanza della sentenza emessa dal Tribunale Civile, Sezione lavoro, con la quale era stato accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 107/2015. Con la stessa pronuncia il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato ad assegnare la Carta e ad accreditarvi l’importo di euro 500,00 per ciascun anno scolastico 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, oltre al pagamento delle spese di lite.

La sentenza è stata notificata all’amministrazione tramite posta elettronica certificata, completa di codice fiscale e annualità maturate, ed è passata in giudicato. Il Ministero non si è costituito e non ha dato esecuzione alla pronuncia. È così maturato il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notifica, e la parte ha proposto ricorso per ottemperanza.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale amministrativo regionale della Calabria ha esaminato i presupposti dell’azione di ottemperanza, soffermandosi anzitutto sul perfezionamento del titolo esecutivo. La sentenza del giudice del lavoro è stata ritualmente notificata all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’amministrazione, con indicazione del codice fiscale e delle annualità maturate, ed è divenuta definitiva come da attestazione.

Accertato il passaggio in giudicato e rilevato il perdurante inadempimento del Ministero, il Collegio ha ritenuto integrata la fattispecie dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che consente di esperire il rimedio dell’ottemperanza quando, dopo il decorso del termine di moratoria di centoventi giorni dalla notificazione della sentenza, l’amministrazione non abbia eseguito la pronuncia. Il ricorso è stato pertanto accolto.

Il Tribunale ha ordinato al Ministero dell’istruzione e del merito di ottemperare integralmente alla sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione, a cura della ricorrente, della decisione. Ha inoltre nominato sin d’ora, per il caso di protratta inottemperanza, quale commissario ad acta, un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale del Ministero, il quale dovrà provvedere su istanza di parte ed entro i successivi ulteriori sessanta giorni, compiendo tutti gli atti necessari.

Quanto alle spese dell’eventuale attività commissariale, il Collegio le ha poste a carico dell’amministrazione inadempiente, sull’assunto che rientrino nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. A sostegno ha richiamato l’applicazione analogica dell’art. 5-sexies, ottavo comma, legge n. 89/2001, introdotto dall’art. 1, comma 777, legge n. 208/2015, ancorché dettato per i giudizi di ottemperanza ai decreti decisori in materia di equa riparazione. Il principio è stato ricondotto a un orientamento estensibile alle altre condanne al pagamento di somme, con richiamo a TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, n. 757 del 2025 e a TAR Sicilia, Catania, sez. I, n. 1499 del 2025.

Le spese processuali sono state liquidate in complessivi euro 828,00, oltre spese generali e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dell’avvocato dichiaratosi antistatario. La sentenza è dichiarata eseguibile dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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