Danno all’immagine e giudicato penale: limiti temporali della proponibilità dell’azione erariale (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 219 del 10.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa per danno all’immagine della P.A., il rinvio operato dall’art. 17, co. 30-ter, d.l. n. 78/2009, conv. in legge n. 102/2009, all’art. 51, co. 7, c.g.c. ha natura recettizia e non dinamica: l’azione del Procuratore contabile resta circoscritta ai soli delitti propri contro la Pubblica Amministrazione indicati nel Capo I, Titolo II, Libro II, cod. pen. La previsione dell’art. 51, co. 7, c.g.c., che pure richiama i reati commessi a danno delle amministrazioni pubbliche, costituisce norma di natura sostanziale e non retroagisce in assenza di espressa deroga. Per i fatti anteriori all’entrata in vigore del codice continua pertanto ad applicarsi la disciplina previgente, con la conseguenza che la citazione è nulla ove concerna condotte non riconducibili a quel catalogo. Il danno all’immagine è comunque configurabile anche in assenza di clamor fori, che incide sulla sola quantificazione.

Il Fatto

Quattro appartenenti al Primo nucleo operativo del Gruppo della Guardia di Finanza di Catania venivano convenuti dalla Procura regionale per il risarcimento del danno all’immagine asseritamente subito dal Ministero dell’economia, quantificato in euro 95.000 e ripartito in euro 50.000 a carico di uno solo di essi e in euro 15.000 per ciascuno degli altri tre.

L’azione muoveva da due procedimenti penali definiti con sentenze irrevocabili di condanna per reati commessi nel 2012: da un lato peculato, corruzione, rivelazione di segreti di ufficio e rifiuto di atti di ufficio; dall’altro falsità ideologica e calunnia. Tre convenuti si costituivano eccependo l’improponibilità della domanda in ragione dei limiti fissati dalla disciplina richiamata dall’art. 17, co. 30-ter, d.l. n. 78/2009 e della sua non retroattività.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via preliminare la disciplina applicabile ratione temporis, questione logicamente prioritaria rispetto alle altre. Ricostruito il quadro normativo, rileva che il secondo periodo dell’art. 17, co. 30-ter, d.l. n. 78/2009 ha introdotto un limite di natura sostanziale, mentre il quarto periodo ha previsto una retroattività mitigata di natura processuale. Il danno all’immagine risulta perseguibile, in forza di tale disposizione, solo in presenza di una sentenza irrevocabile di condanna per i delitti propri contro la P.A., come precisato dalle Sezioni riunite n. 12/2011/QM.

La questione centrale attiene alla natura del rinvio alla legge n. 97/2001 e, per il tramite dell’art. 51, co. 7, c.g.c., alla portata delle modifiche introdotte dal codice. Il Collegio aderisce all’orientamento che qualifica il rinvio come recettizio: l’abrogazione dell’art. 7 della legge n. 97/2001 non amplia il catalogo dei reati presupposto. La previsione del codice, in quanto norma sostanziale, soggiace al principio di irretroattività e non consente l’estensione ai fatti pregressi, a differenza di quanto avvenuto con la disciplina del 2009, che conteneva una espressa clausola di retroattività.

Né può soccorrere, osserva la Corte, la tesi della fattispecie a formazione progressiva sostenuta dalla Procura: la sentenza penale irrevocabile costituisce solo il presupposto di proponibilità dell’azione, e la sospensione della prescrizione prevista dal terzo periodo conferma che la fattispecie dannosa è già perfezionata. Quanto al clamor fori, la Corte chiarisce che esso non integra la lesione ma incide solo sulla quantificazione, sicché il danno è configurabile anche in sua assenza.

Per i tre convenuti condannati per falsità e calunnia — reati estranei al catalogo — i fatti risalgono all’1° agosto 2012 e l’istruttoria contabile è stata aperta nel 2015: la Corte dichiara la nullità della citazione per difetto dei presupposti di proponibilità. Per il quarto convenuto, condannato per reati propri contro la P.A., la domanda è accolta: la valutazione equitativa, ancorata agli indicatori oggettivo, soggettivo e sociale, giustifica la condanna a euro 50.000, comprensivi di rivalutazione, in favore della Guardia di Finanza quale amministrazione di appartenenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *