Riconoscimento contributivo e prova documentale nel giudizio pensionistico (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 218 del 10.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico il certificato rilasciato da un istituto scolastico pubblico, sottoscritto dal preside e attestante l’effettuazione delle ritenute previdenziali, costituisce atto pubblico e, in quanto non specificamente contestato dall’ente previdenziale, fa piena prova del periodo lavorativo e della contribuzione versata. Ne consegue il diritto del pensionato al riconoscimento di quel periodo ai fini del calcolo della pensione e la condanna dell’INPS alla rideterminazione del trattamento, con pagamento delle differenze maturate. La parziale cessazione della materia del contendere va dichiarata quando l’ente riconosca in giudizio alcuni dei periodi controversi e la parte accetti tale acquiescenza, limitando le proprie domande ai residui.
Il Fatto
Il ricorrente, già dipendente scolastico e poi dell’Agenzia delle Entrate, ha impugnato il provvedimento di liquidazione della pensione ordinaria di vecchiaia, contestando il mancato riconoscimento di una contribuzione maggiore riferita a plurimi periodi di lavoro dipendente prestati presso istituti scolastici tra il 1978 e il 1983. Ha chiesto l’accertamento del diritto al calcolo con sistema retributivo per l’anzianità maturata fino al 31/12/2011 e con sistema contributivo dal 01/01/2012, con condanna dell’INPS al pagamento delle differenze dalla decorrenza della pensione.
L’INPS, dopo aver contestato le tesi iniziali, con note del 27 luglio 2022 ha riconosciuto valutabili solo parte dei periodi indicati. All’udienza del 31 marzo 2023 l’ente ha prestato acquiescenza per taluni periodi, escludendo quello dal 10/09/1979 al 31/10/1979. Il ricorrente ha accettato e, nelle note conclusive, ha limitato la domanda a tale residuo arco temporale.
La Motivazione della Corte
Il Giudice affronta in via preliminare la cessazione parziale della materia del contendere. L’acquiescenza prestata dall’INPS in udienza e accettata dal ricorrente restringe l’oggetto del giudizio al solo periodo dal 10/09/1979 al 31/10/1979, di cui va accertata la computabilità ai fini pensionistici.
Sul punto la domanda è fondata. Il ricorrente ha prodotto un certificato dell’Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato di Lissone, protocollato e sottoscritto dal preside, dal quale risulta che la scuola ha operato le ritenute in conto entrata tesoro e per il fondo di previdenza ENPAS dal 10.09.1979 al 31.10.1979, ai sensi dell’art. 8 legge n. 831/1961. Il documento attesta dunque l’avvenuto versamento dei contributi previdenziali per quel periodo.
La Corte qualifica il certificato come atto pubblico, per la sua provenienza da una scuola pubblica e per la sottoscrizione del preside. Esso non è stato specificamente contestato dall’INPS e pertanto fa piena prova nel giudizio. Da ciò deriva il riconoscimento del periodo lavorativo ai fini della quantificazione della pensione.
La consequenziale condanna dell’INPS impone la rideterminazione del trattamento pensionistico in considerazione del periodo accertato, nonché il pagamento delle differenze spettanti a titolo di pensione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, quest’ultima limitata all’importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi, dalla data di ciascun rateo e sino al soddisfo. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in 2.200 euro, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali.
Nota della Redazione
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