Incarichi extralavorativi non autorizzati: giurisdizione contabile e prescrizione (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 221 del 11.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
La controversia promossa dal Procuratore contabile per il recupero dei compensi percepiti dal dipendente pubblico per incarichi extralavorativi non autorizzati rientra nella giurisdizione della Corte dei conti ex art. 53, commi 7 e 7-bis, d.lgs. n. 165/2001. La disposizione del comma 7-bis, introdotta dalla legge n. 190/2012, non ha carattere innovativo, ma si pone in rapporto di continuità con il preesistente indirizzo giurisprudenziale, e per il principio tempus regit actum si applica anche ai giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore per fatti anteriori. Non è ammessa la duplicazione dell’azione di riversamento per il medesimo petitum predeterminato dal legislatore, stante il divieto del bis in idem. L’azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla conoscibilità obiettiva del danno; in caso di occultamento doloso il termine decorre dalla scoperta, intesa come conoscenza affidabile degli elementi essenziali del danno e delle circostanze di fatto poste alla sua base. Il danno va quantificato al lordo delle ritenute fiscali, aderendo all’indirizzo delle Sezioni riunite.

Il Fatto

La Procura regionale conveniva in giudizio un dipendente pubblico per il danno conseguente allo svolgimento di tre incarichi extralavorativi in assenza di autorizzazione, in violazione degli art. 53, commi 7 e 7-bis, d.lgs. n. 165/2001. Gli incarichi riguardavano un ente di formazione interprofessionale, un secondo ente e un fondo per la formazione, con compensi percepiti in periodi diversi.

Il convenuto eccepiva il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, la violazione del divieto di bis in idem per la pendenza di un giudizio civile sul medesimo oggetto, la nullità degli atti istruttori e, nel merito, la prescrizione e l’insussistenza degli addebiti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di difetto di giurisdizione. Richiamato l’indirizzo delle Sezioni Unite della Cassazione (tra cui n. 19072/2016 e n. 17124/2019), si afferma che quando l’azione è promossa dal Procuratore contabile e non dalla pubblica amministrazione per il recupero dei compensi, la giurisdizione contabile trova fondamento nella violazione dei doveri di servizio e del conseguente obbligo di riversamento. Il comma 7-bis si applica anche ai fatti anteriori al 2012, per il rapporto di continuità con la regola giurisprudenziale preesistente e per il principio tempus regit actum.

Quanto al bis in idem, limitatamente all’incarico per cui la pubblica amministrazione aveva già agito innanzi al giudice del lavoro ottenendo la condanna in primo grado, la domanda del Procuratore è dichiarata inammissibile per duplicazione della funzione e degli effetti.

Le eccezioni di nullità degli atti istruttori sono rigettate: le verifiche amministrative disposte dal Dipartimento della funzione pubblica si collocano a monte della notitia damni e non richiedono i requisiti propri dell’indagine del magistrato contabile. La notizia di danno, compendiata nelle relazioni della Guardia di finanza, risulta circostanziata.

Sulla prescrizione, il Collegio distingue. Per l’incarico rispetto al quale la pubblica amministrazione era a conoscenza del fatto, il termine è maturato. Per gli altri due, la mancata comunicazione degli incarichi integra occultamento doloso del danno: le modalità documentali della pretesa trasmissione non consentono di ritenere una conoscenza affidabile in capo all’amministrazione. Il termine decorre pertanto dalle relazioni del 2018, e l’azione è tempestiva.

Nel merito, la Corte accerta la responsabilità per l’incarico presso l’ente di formazione interprofessionale, quantificando il danno in euro 39.546,88 al lordo delle ritenute fiscali, con rivalutazione e interessi, e condanna il convenuto alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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