Budget sanità privata accreditata tra atti regionali vincolati e contrattazione (TAR Sicilia n. 2182 del 11.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il contratto di assegnazione del budget alle strutture sanitarie private accreditate ha contenuto vincolato ai decreti regionali che quantificano gli aggregati di spesa, ai criteri di determinazione dei budget e allo schema di contratto. La censura che investe il solo contratto, senza impugnare i decreti presupposti, è pertanto inammissibile, perché rivolta agli aspetti vincolati dell’atto. La fase di contrattazione tra azienda sanitaria e struttura privata non è libera contrattazione privatistica, ma ripartizione di risorse disponibili nel rispetto dei tetti regionali. La partecipazione procedimentale si esplica a monte, mediante consultazione delle organizzazioni di categoria ai sensi dell’art. 25, comma 1, della l.r. n. 5/2009, e il suo difetto è sanato ai sensi dell’art. 21-octies della legge n. 241/1990.
Il Fatto
Le ricorrenti, strutture sanitarie accreditate per fisiokinesiterapia e radiologia nell’ambito territoriale dell’ASP di Messina, hanno impugnato i contratti di assegnazione del budget 2018, la deliberazione che autorizzava una transazione con altra struttura e l’atto di transazione presupposto, il verbale di incontro presso il Dipartimento regionale della pianificazione strategica e gli atti connessi. Hanno chiesto il riconoscimento del diritto a un budget determinato secondo le regole del procedimento amministrativo e il superamento del criterio della spesa storica, oltre al risarcimento del danno.
Le ricorrenti hanno dedotto di aver erogato prestazioni in misura superiore al tetto assegnato, sottoscrivendo i contratti solo a fine anno e al fine di evitare la sospensione dell’accreditamento. Con motivi aggiunti hanno impugnato le note applicative del decreto assessoriale che riducevano il budget 2019 al 95% di quello 2018.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ricostruisce il sistema bifasico della spesa sanitaria: alla Regione spetta determinare il budget complessivo e ripartirlo tra le aziende; a queste ultime compete la contrattazione con le singole strutture nel rispetto dei tetti invalicabili. La funzione programmatoria regionale ha carattere autoritativo, perché la fissazione dei limiti di spesa risponde a esigenze di equilibrio finanziario e razionalizzazione, tanto più in una Regione con disavanzi sanitari.
Da ciò deriva il principio, definito granitico, secondo cui la contrattazione non è assimilabile a una libera trattativa di mercato. L’azienda sanitaria non può discostarsi dalle direttive regionali per assegnare budget maggiorati o personalizzati. Il ricorso, quindi, è inammissibile nella parte in cui censura il contratto senza impugnare i decreti di quantificazione degli aggregati.
Le censure sul difetto di partecipazione sono manifestamente infondate: la consultazione avviene a monte con le organizzazioni di categoria e il contratto è liberamente sottoscritto, con applicazione dell’art. 21-octies della legge n. 241/1990 sui vizi formali. Quanto alla transazione con l’altra struttura, il Tribunale ritiene esente da mende l’operato dell’ASP, rientrando nella sua discrezionalità l’attribuzione di risorse integrative per comporre una lite e l’uso del fondo perequativo a copertura.
Il motivo sul mancato monitoraggio è infondato, perché l’adempimento non incide sulla legittimità dei singoli budget; la mancata consegna della scheda tecnica è al più una irregolarità non refluente. La tardiva adozione degli atti non ne determina l’illegittimità, e l’infondatezza dell’istanza caducatoria travolge quella risarcitoria per difetto del presupposto dell’illiceità. Il ricorso e i motivi aggiunti sono dichiarati inammissibili in parte e rigettati nel resto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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