Terzo condono in Sicilia: no alla sanatoria con vincolo relativo (TAR Sicilia n. 2186 del 11.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il terzo condono edilizio in Sicilia, richiamando integralmente l’art. 32 del d.l. n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003, recepisce anche il limite dell’art. 32, comma 27, lett. d), che preclude la sanatoria delle opere realizzate su immobili soggetti a vincoli paesaggistici, anche relativi, e non conformi alle prescrizioni urbanistiche. La Corte cost. n. 252 del 2022 ha escluso che la normativa regionale siciliana consenta il condono in presenza di vincoli non assoluti. In materia paesaggistica non opera il silenzio assenso, escluso dall’art. 20, comma 4, l. n. 241/1990 e non reintrodotto dalle leggi regionali succedutesi. Il parere della Soprintendenza è dovuto solo per gli abusi sanabili e, in assenza dei presupposti di legge, assume carattere vincolato. La domanda di restituzione di oblazione e oneri concessori, in caso di rigetto dell’istanza di condono, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.

Il Fatto

Il ricorrente, erede del proprietario, agisce per l’annullamento del parere con cui la Soprintendenza ha negato il nulla osta paesaggistico su un’istanza di condono presentata nel 2004 per un abuso realizzato nel 2002, consistente in un corpo di fabbrica in ampliamento a un preesistente immobile ricadente in zona vincolata. Deduce il silenzio rigetto formatosi sul ricorso gerarchico, l’illegittimità del diniego per carenza di contraddittorio e di motivazione, la sanabilità dell’opera in presenza di vincolo relativo e la formazione di un silenzio assenso sulla richiesta di nulla osta.

Chiede inoltre la restituzione dell’oblazione e degli oneri di urbanizzazione versati. Il Comune non si costituisce; si difendono le amministrazioni regionali intimate.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina dapprima la censura sul silenzio assenso e la ritiene infondata. L’art. 46 l.r. n. 17/2004 è stato tacitamente abrogato dall’art. 7 della l.r. n. 5/2011, che, modificando l’art. 23 della l.r. n. 10/1991, opera un rinvio dinamico alla legge n. 241/1990, rendendo applicabile in Sicilia l’art. 20, comma 4, che esclude il silenzio assenso nei procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, come confermato da Corte cost. n. 155 del 2021. Neppure l’art. 29 della l.r. n. 7/2019 reintroduce l’istituto. Nemmeno l’art. 17 della l.r. n. 4/2003 giova: concerne fattispecie di condono diverse e richiede un apposito procedimento non attivato.

Nel merito, il Tribunale ricostruisce il quadro del terzo condono. L’art. 24 della l.r. n. 15/2004 richiama l’art. 32 del d.l. n. 269/2003 nella sua integralità, compreso il limite della lett. d) del comma 27. La Corte cost. n. 252 del 2022 ha dichiarato illegittima l’interpretazione regionale che ammetteva la sanatoria in presenza di vincoli relativi, qualificando le previsioni statali come norme di grande riforma economico-sociale.

L’opera, dichiarata nell’istanza come ampliamento e qualificata come abuso di tipologia 1, insiste su area sottoposta a notevole vincolo paesaggistico. La richiesta di verificazione non può supplire all’onere probatorio della parte, che non ha prodotto alcun principio di prova sulla minore rilevanza dell’abuso. La motivazione per relationem, con richiamo alla circolare assessoriale n. 2/2022, è sufficiente. La risalenza dei fatti non impone motivazione rafforzata né consente un affidamento tutelabile alla conservazione dell’opera abusiva.

Il parere della Soprintendenza, dovuto solo per gli abusi sanabili, assume carattere vincolato; il carattere vincolato rende superflua la comunicazione di rigetto, rilevando l’art. 21-octies l. n. 241/1990. Infine, sulla domanda restitutoria di oblazione e oneri, il Collegio dichiara il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, aderendo all’orientamento delle Sezioni Unite n. 29291/2008: esaurito il procedimento, manca alcun esercizio di poteri autoritativi e la controversia si colloca su un piano paritario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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