Equo indennizzo e decadenza: illegittimo il diniego che contraddice la stabilizzazione (TAR Lombardia n. 2280 del 20.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di equo indennizzo per infermità dipendente da causa di servizio, il termine semestrale di decadenza fissato dall’art. 2, comma 6, del d.P.R. n. 461 del 2001 decorre dal momento in cui il dipendente acquisisce effettiva consapevolezza della natura, della gravità dell’infermità e del suo nesso causale con il servizio. È illegittimo, per violazione del legittimo affidamento e per contraddittorietà, il provvedimento che respinge l’istanza assumendo la stabilizzazione della patologia a una data anteriore rispetto a quella in cui la stessa Amministrazione ne aveva escluso la stabilizzazione. In tal caso l’onere di segnalare la diversa via procedimentale e di rimettere l’interessato in termini grava sull’Amministrazione, non sul dipendente.
Il Fatto
Il ricorrente, appartenente all’Arma dei Carabinieri in servizio dal 1987, presentava in data 2 aprile 2019 domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di concessione dell’equo indennizzo per una determinata infermità. Con decreto del 28 gennaio 2020 l’Amministrazione riconosceva il nesso con il servizio, ma respingeva l’istanza indennitaria sul rilievo che la patologia, secondo il verbale della competente commissione medica, non era ancora stabilizzata e quindi non ascrivibile a categoria.
A seguito di un ricovero ospedaliero avvenuto nel giugno 2020, il ricorrente riproponeva l’istanza il 5 agosto 2020. Con il decreto del 17 novembre 2022 l’Arma confermava la dipendenza da causa di servizio, ma negava l’indennizzo per intervenuta decadenza, avendo la commissione medica collocato al 15 novembre 2019 la data di conoscibilità dell’infermità. Il dipendente impugnava il diniego davanti al TAR Lombardia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie anzitutto l’eccezione dell’Avvocatura erariale ed estromette dal giudizio il Ministero dell’Economia e delle Finanze, estraneo all’adozione dell’atto e al relativo procedimento. Nel merito, il ricorso è fondato.
Il punto centrale è la decorrenza del termine semestrale previsto dall’art. 2 del d.P.R. n. 461 del 2001. Il TAR richiama l’orientamento secondo cui la “data in cui” il dipendente ha avuto conoscenza dell’infermità va rapportata alla percezione dell’effettiva consistenza e gravità della patologia e delle sue conseguenze invalidanti, secondo un criterio di normalità riferito alle ordinarie conoscenze di un pubblico dipendente (TAR Campania, Napoli, Sez. VI, n. 1246 del 2023).
Su questa base il Collegio rileva la contraddittorietà della condotta amministrativa. Nel gennaio 2020 l’Arma aveva escluso la stabilizzazione della patologia originaria; la commissione medica, nel maggio 2022, colloca invece al novembre 2019 la stabilizzazione di una patologia derivata per interdipendenza e di maggiore ampiezza. Il TAR giudica illogico e inverosimile che la patologia derivata si sia stabilizzata prima di quella presupposta, tanto più che le due istanze si fondano sui medesimi presupposti e sulla medesima documentazione.
Da ciò deriva la lesione del legittimo affidamento: il dipendente ha fatto affidamento sulla prima determinazione e ha riproposto l’istanza pochi mesi dopo. Il Collegio valorizza inoltre la difesa erariale, che ha ammesso come la patologia sia stata giudicata “non classificabile” solo nel maggio 2022, con possibilità di chiedere senza limiti di tempo l’ascrivibilità a categoria. Sarebbe stato pertanto onere dell’Amministrazione segnalare tale aspetto e rimettere in termini l’interessato, anziché rigettare integralmente l’istanza.
Il decreto è quindi annullato limitatamente al diniego dell’equo indennizzo, con obbligo per l’Amministrazione di rideterminarsi entro centoventi giorni considerando tempestiva l’istanza del 5 agosto 2020. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del ricorrente a carico del Ministero della Difesa.
Nota della Redazione
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