Interdittiva antimafia alla persona fisica estranea a ogni attività d’impresa (TAR Calabria n. 1189 del 22.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’informazione interdittiva antimafia è provvedimento a natura cautelare e preventiva che colpisce esclusivamente gli operatori economici, siano essi persone giuridiche, società o imprese individuali. Il novero dei destinatari della verifica antimafia tracciato dall’art. 85 d.lgs. n. 159/2011 non contempla la persona fisica slegata da qualsiasi attività d’impresa. Ne consegue l’illegittimità del provvedimento prefettizio adottato verso una persona fisica in assenza del necessario raccordo con un’attività economica dalla stessa svolta, poiché difetta il presupposto stesso della misura: la prevenzione del rischio di infiltrazione mafiosa nell’economia legale.

Il Fatto

Il ricorrente impugna davanti al TAR Calabria l’informazione interdittiva antimafia adottata dal Prefetto di Catanzaro su richiesta dell’A.R.S.A.C. A seguito del provvedimento, l’azienda regionale non definisce la procedura avviata con l’esponente. Il ricorrente deduce violazione degli artt. 83, 85 e 87 d.lgs. n. 159/2011 e vizio di eccesso di potere, lamentando in primo luogo di essere stato destinatario della misura quale persona fisica e non quale imprenditore.

L’amministrazione intimata si costituisce e chiede il rigetto del gravame. La richiesta di tutela cautelare viene respinta per carenza di periculum in mora. La causa perviene così alla decisione di merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto la censura relativa alla individuazione dei destinatari della misura. L’art. 85 d.lgs. n. 159/2011 elenca in modo tipizzato i soggetti sottoposti a verifica: al primo comma l’impresa individuale, al secondo comma associazioni, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese.

Da questa struttura normativa il TAR ricava che la sottoposizione a verifica di una persona fisica deve essere necessariamente funzionale a eventuali condizionamenti criminosi nei confronti di un’impresa, individuale o collettiva. Per l’impresa individuale la verifica riguarda il titolare, il direttore tecnico o i familiari conviventi; per società, associazioni e consorzi la platea si estende a soci, legali rappresentanti, membri dei collegi sindacali e familiari conviventi. Il rischio da prevenire è sempre l’inquinamento dell’economia legale.

Il Collegio richiama l’Adunanza Plenaria n. 3/2018, secondo cui l’interdittiva è provvedimento a natura cautelare e preventiva, posto in bilanciamento tra la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e la libertà di iniziativa economica riconosciuta dall’art. 41 Cost. La misura mira a prevenire tentativi di infiltrazione mafiosa nelle imprese e tutela i principi di legalità, imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 Cost., la leale concorrenza e il corretto utilizzo delle risorse pubbliche.

Da tale premessa discende che le interdittive riguardano specificamente soggetti ascrivibili alla categoria degli operatori economici, comprensiva delle persone giuridiche, delle società e delle imprese individuali, laddove l’impresa coincida con la persona fisica. Il TAR richiama sul punto la propria precedente pronuncia (T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 20 maggio 2022, n. 856), rilevando che nella normativa non si rinviene alcun riferimento all’adozione di informazioni interdittive verso una persona fisica priva di legame con attività imprenditoriale.

La censura è quindi accolta con valenza assorbente: la statuizione interdittiva risulta emanata verso l’esponente quale persona fisica, in assenza di raccordo con un’attività d’impresa. Il provvedimento viene annullato, con condanna dell’amministrazione resistente alle spese di lite, liquidate in euro 4.000,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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