Ottemperanza al giudicato sulla carta docente e poteri del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2272 del 20.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso è fondato quando l’amministrazione, pur avendo eseguito in parte il giudicato, resti inadempiente rispetto ad un obbligo da esso derivante, quale il pagamento delle spese processuali liquidate. Le condizioni dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dell’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, sussistono quando la sentenza è passata in giudicato ed è stata notificata in formula esecutiva. Il giudice dell’ottemperanza condanna l’amministrazione a dare completa esecuzione entro un termine e nomina, in caso di inerzia, un commissario ad acta. Quando questi è un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso.

Il Fatto

La ricorrente ha prestato servizio come docente a tempo determinato presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito negli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, in forza di una serie di contratti a termine. Con sentenza del Tribunale di Milano, il giudice ordinario ha accertato il suo diritto al beneficio economico di euro 500 per ciascun anno, mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, condannando l’amministrazione a provvedere e al rimborso delle spese.

Poiché la pronuncia non è stata spontaneamente eseguita, l’interessata ha proposto giudizio di ottemperanza. Dopo la notifica del ricorso, l’amministrazione ha liquidato la carta per un importo complessivo di euro 2.000, ma ha omesso il pagamento di compensi e spese liquidati nella sentenza. Il thema decidendum si è quindi concentrato sull’inadempimento parziale dell’obbligo da giudicato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene il ricorso fondato. Non è contestato che l’amministrazione non abbia provveduto al pagamento dei compensi e delle spese liquidati nella sentenza del Tribunale di Milano e che, dunque, sia ancora parzialmente inadempiente. L’esecuzione dell’obbligo principale non esaurisce il giudicato: residua un’obbligazione autonoma, di natura processuale, il cui mancato adempimento integra il presupposto dell’ottemperanza.

Il Tribunale verifica poi le condizioni di ammissibilità del rimedio. La sentenza è passata in giudicato, come da attestazione di cancelleria depositata in atti, ed è stata notificata con formula esecutiva al Ministero in data 28 settembre 2023. Risultano quindi soddisfatte le condizioni previste dall’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997. Su tali basi il Collegio ribadisce la fondatezza del ricorso.

L’amministrazione è conseguentemente condannata a dare completa esecuzione alla sentenza del Tribunale di Milano, provvedendo entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della presente decisione. Decorso inutilmente tale termine, provvederà un commissario ad acta, nominato sin d’ora nel Direttore generale competente per il personale scolastico o in un dirigente o funzionario delegato, entro i novanta giorni successivi alla comunicazione a cura del ricorrente.

Il Collegio precisa infine che, trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al commissario. Le spese di giudizio, liquidate in euro 1.500 oltre accessori, seguono la soccombenza e sono distratte in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *