Criteri valutazione fissati dopo conoscenza candidati illegittimi con ripetizione procedura (TAR Sicilia n. 2369 del 22.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La regola che impone alla commissione di concorso di fissare i criteri di valutazione prima di conoscere i nominativi dei candidati è posta a presidio dell’imparzialità e della trasparenza dell’azione amministrativa. Ove la commissione si ridetermini sui criteri dopo aver acquisito conoscenza dei nominativi, anche di uno solo dei concorrenti, i criteri sono illegittimi per il solo pericolo astratto che la loro conformazione sia stata condizionata. Non occorre la prova che i criteri siano stati costruiti per favorire o sfavorire alcuno, né rileva la misura delle modifiche apportate, potendo incidere anche la mera conferma. La conseguenza è la ripetizione della procedura o la sostituzione integrale della commissione con componenti ignari dei partecipanti.

Il Fatto

Il ricorrente, docente di prima fascia presso altro ateneo, partecipava alla procedura di chiamata indetta da un’università siciliana ai sensi dell’art. 18, comma 1, l. n. 240/2010. La commissione fissava i criteri di valutazione dei titoli con un primo verbale, che il candidato impugnava deducendo plurimi profili di illegittimità.

Su sollecitazione del Rettore, la commissione si riuniva nuovamente e rideterminava i criteri con un secondo verbale, adottato dopo che il candidato aveva segnalato le anomalie riscontrate. Seguiva l’individuazione del destinatario della chiamata con decreto rettorale. Il ricorrente impugnava gli atti con due ricorsi per motivi aggiunti; si costituivano l’ateneo e il controinteressato, che proponeva ricorso incidentale avverso il verbale di valutazione dei candidati.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale disattende l’eccezione di improcedibilità del ricorso per omessa impugnazione del decreto di nomina. Richiamando la giurisprudenza amministrativa sul nesso di presupposizione, rileva che l’impugnazione del provvedimento di approvazione dell’esito della procedura è condizione sufficiente per ottenere una pronuncia di merito, operando sugli atti successivi un’efficacia caducante.

È invece fondata l’eccezione di improcedibilità del ricorso introduttivo: il primo verbale è stato superato dal successivo, con cui la commissione si è rideterminata sui criteri. Il nucleo della decisione si concentra sul primo motivo dei motivi aggiunti, di portata assorbente. La censura investe l’intera procedura e non richiede la prova di resistenza.

Il Collegio enuncia il principio secondo cui la fissazione preventiva dei criteri serve a evitare qualsiasi indebita influenza sull’attività preliminare dei commissari. Tale scansione è posta a tutela della trasparenza e mira a impedire che i criteri siano confezionati su misura. Nel caso concreto, la commissione ha riformulato il verbale dopo che era certamente noto il nominativo di almeno uno dei candidati, essendo state inviate le credenziali di accesso alla documentazione subito dopo la pubblicazione del primo verbale e prima della rideterminazione.

Non rileva che la valutazione dei curricula sia stata posticipata. Il rischio di condizionamento deriva dalla mera conoscenza o conoscibilità dei nominativi. Né assume peso la misura delle modifiche, poiché la commissione si è riunita proprio per riesaminare i criteri, e anche la decisione di confermarli può incidere sulla loro determinazione. Il modus operandi dell’ateneo ha violato la regola dell’anonimato: basta il pericolo astratto di incidenza sulla fissazione dei criteri a renderli illegittimi.

La soluzione imposta è la ripetizione della procedura o la sostituzione integrale della commissione con componenti ignari dei partecipanti. Il ricorso incidentale è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, travolta la procedura. Il ricorso introduttivo è dichiarato improcedibile, salvo il riesercizio del potere; i motivi aggiunti sono accolti con annullamento degli atti impugnati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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