Omessa notifica a un controinteressato: inammissibile l’impugnazione della graduatoria (TAR Abruzzo n. 282 del 02.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), cod. proc. amm., il ricorso giurisdizionale proposto avverso una graduatoria di concorso pubblico qualora l’atto introduttivo del giudizio non sia stato notificato ad almeno uno dei soggetti utilmente collocati in detta graduatoria, così come prescritto dall’art. 41, comma 2, cod. proc. amm. L’onere di notifica a un controinteressato costituisce presupposto processuale della domanda, la cui violazione determina la declaratoria di inammissibilità del gravame, indipendentemente dalla fondatezza delle censure dedotte. Tale vizio non è sanabile con effetti retroattivi e il suo rilievo può essere effettuato d’ufficio dal giudice, anche in assenza di eccezione di parte.
Il Fatto
Una candidata ha partecipato a una selezione pubblica, per titoli e colloquio, indetta da un Comune per la formazione di una graduatoria finalizzata ad assunzioni a tempo determinato nella qualifica di istruttore amministrativo-contabile (categoria D, posizione economica D1). All’esito della procedura selettiva, la ricorrente, ritenendo di non essere stata utilmente collocata, ha impugnato la graduatoria di merito. Con l’unico motivo di ricorso, la candidata ha dedotto la violazione dell’obbligo di motivazione e l’eccesso di potere per mancato scorrimento della graduatoria di una precedente selezione, asseritamente ancora vigente, lamentando che il Comune avesse indetto una nuova procedura concorsuale anziché attingere dalla graduatoria preesistente. L’Amministrazione comunale non si è costituita in giudizio.
La Motivazione del TAR
Il Tribunale ha preliminarmente esaminato il profilo di inammissibilità del ricorso, rilevato d’ufficio ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., concernente l’omessa notifica dell’atto introduttivo ad almeno un controinteressato. Il Collegio ha osservato che, ai sensi dell’art. 41, comma 2, cod. proc. amm., il ricorso avverso una graduatoria concorsuale deve essere notificato a uno dei soggetti che in essa risultano utilmente collocati, in quanto portatori di un interesse qualificato alla conservazione del provvedimento impugnato.
La mancanza di tale notifica integra un vizio insanabile della domanda, che il giudice è tenuto a dichiarare con sentenza di inammissibilità ex art. 35, comma 1, lett. b), cod. proc. amm. Il Collegio ha precisato che la questione dell’eventuale carenza di interesse sollevata in sede cautelare e la doglianza sulla genericità dei motivi restano assorbite, essendo dirimente il rilievo della mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati.
Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con declaratoria di nullità delle spese di lite stante la mancata costituzione dell’Amministrazione resistente.
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Nota della Redazione
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