Convenzione di lottizzazione, oneri e prescrizione degli interessi moratori (TAR Sicilia n. 2370 del 22.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Gli interessi moratori dovuti per il ritardato pagamento degli oneri nascenti da una convenzione di lottizzazione costituiscono obbligazione autonoma rispetto a quella principale e sono soggetti alla prescrizione quinquennale ai sensi dell’art. 2948, n. 4, cod. civ. Essi decorrono solo dal quinquennio antecedente all’ultimo atto interruttivo infra-quinquennale, restando irrilevante l’atto interruttivo rispetto al quale sia decorso l’intero quinquennio. Il pagamento parziale non costituisce eccezione in senso proprio, ma mera difesa che il giudice deve valutare ove la circostanza risulti comunque provata, anche ai sensi dell’art. 64 cod. proc. amm. La documentazione dei versamenti non contestata specificamente dall’amministrazione assume efficacia probatoria pacifica, con conseguente riduzione del credito residuo azionato.
Il Fatto
Il Comune di Messina ha agito per l’accertamento dell’inadempimento della società lottizzante agli obblighi derivanti da una convenzione di lottizzazione e per la condanna al pagamento di € 91.844,07, a titolo di conguaglio degli oneri di urbanizzazione, dei costi di costruzione e dei relativi interessi legali. La pretesa riguardava somme che le ditte si erano impegnate a versare prima del rilascio della concessione edilizia, poi intervenuta in via tacita.
La società convenuta ha eccepito il difetto di contraddittorio per la mancata chiamata degli altri sottoscrittori, la prescrizione quinquennale degli interessi e il parziale adempimento, producendo la documentazione dei versamenti effettuati. Il Tribunale ha dapprima ordinato l’integrazione del contraddittorio e chiarimenti documentati sui rapporti debitori, disponendo che dalla mancata ottemperanza si potessero desumere argomenti di prova.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha delimitato l’oggetto del giudizio alle sole pretese creditorie espressamente azionate, in ossequio agli artt. 99 e 112 cod. proc. civ., escludendo gli ulteriori inadempimenti convenzionali relativi alle singole opere edilizie. Ha quindi accolto l’eccezione di prescrizione quinquennale degli interessi, richiamando Cass. civ., sez. III, n. 7127/2013: gli interessi di mora sono oggetto di obbligazione autonoma e soggiacciono all’art. 2948, n. 4, cod. civ.
Sul punto il Tribunale ha osservato che il Comune aveva interrotto la prescrizione con una nota del 2012 e poi con la nota del novembre 2019. Poiché tra i due atti era trascorso l’intero quinquennio, il primo è risultato tamquam non esset; gli interessi sono pertanto dovuti solo dal novembre 2014, cioè dal quinquennio antecedente all’ultimo atto interruttivo.
Quanto al parziale adempimento, il Collegio ha qualificato il pagamento come mera difesa, non richiedente domanda riconvenzionale, richiamando Cass. civ., sez. II, n. 17598/2017. Dalla documentazione prodotta è emerso l’integrale pagamento della monetizzazione degli oneri di urbanizzazione secondaria e il pagamento solo parziale dei costi di costruzione e degli ulteriori oneri, con residui debitore pari a € 49.031,36 e € 13.135,70.
Tale documentazione non è stata contestata in modo specifico dal Comune, che si è limitato a dedurne genericamente l’inidoneità probatoria. Il Tribunale ne ha quindi riconosciuto l’efficacia pacifica ai sensi dell’art. 64 cod. proc. amm., richiamando Cons. Stato, sez. V, n. 2195/2025, e ha condannato la società al pagamento di € 62.167,06 oltre interessi moratori al tasso legale dal novembre 2014 al deposito.
La domanda risarcitoria è stata respinta, risultando ammissibile solo per i danni ulteriori ex art. 1224 cod. civ. non ristorati dagli interessi e non allegati né provati. Quanto ai chiamati iussu iudicis, il Collegio ha escluso la parziarietà delle obbligazioni convenzionali, non emergendo dal testo il superamento della presunzione di cui all’art. 1294 cod. civ.; la chiamata ha comunque accertato l’avvenuto pagamento per la parte di rispettiva competenza. Le spese sono state compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1224 c.c. – Danni nelle obbligazioni pecuniarie
- Art. 1294 c.c. – Solidarietà tra condebitori
- Art. 2948 c.c. – Prescrizione di cinque anni
- Art. 99 c.p.c. – Principio della domanda
- Art. 112 c.p.c. – Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato