Accesso difensivo ai verbali della commissione e carenza sopravvenuta di interesse (TAR Sicilia n. 2511 del 15.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso difensivo, la pubblica amministrazione detentrice del documento e il giudice adito ai sensi dell’art. 116 c.p.a. non svolgono ex ante alcuna valutazione sull’ammissibilità, sull’influenza o sulla decisività del documento nel giudizio che l’istante intende instaurare. Lo scrutinio si colloca più a monte e attiene alla sola strumentalità del documento rispetto alle esigenze di tutela giurisdizionale esternate, salvo il caso di evidente, assoluta mancanza di collegamento o di esercizio pretestuoso e temerario dell’accesso. Il nesso richiesto dall’art. 24, comma 7, della L. n. 241/1990 sussiste quando la richiesta sia correlata a una specifica posizione giuridica e non si traduca in un controllo generalizzato sull’attività dell’ente. Sopravvenuta la notificazione per pubblici proclami dei ricorsi avverso l’esclusione, l’interesse alla conoscenza della graduatoria ai fini dell’individuazione dei controinteressati viene meno e il ricorso è improcedibile per quella parte ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il Fatto
I ricorrenti erano stati esclusi dalla graduatoria provvisoria e poi da quella definitiva per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica del Comune di Giarre. Con istanza trasmessa via pec il 17.03.2026 chiedevano, a fini difensivi, l’accesso alla graduatoria completa dei nominativi, codici fiscali, indirizzi e punteggi, nonché ai verbali della Commissione nominata per esaminare i ricorsi in opposizione e alla relativa documentazione.
Decorsi trenta giorni senza riscontro, si formava il silenzio-diniego. I ricorrenti impugnavano quel silenzio e chiedevano l’accertamento del diritto all’accesso con ordine di esibizione ai sensi dell’art. 116, comma 4, c.p.a. Il Comune eccepiva la tardività del ricorso e, in via subordinata, l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, avendo i ricorrenti nel frattempo notificato i ricorsi avverso l’esclusione ad almeno un controinteressato, con richiesta di notificazione per pubblici proclami.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di irricevibilità e la respinge. L’istanza è del 17.03.2026 e, per effetto dell’art. 25, comma 4, della L. n. 241/1990, deve intendersi respinta per silentium decorsi trenta giorni, quindi dal 16.04.2026. Il ricorso, notificato il 12.05.2026, rispetta il termine decadenziale di trenta giorni previsto dall’art. 116, comma 1, c.p.a., decorrente dalla formazione del silenzio.
Parzialmente fondata è invece l’eccezione di improcedibilità. Le ordinanze cautelari emesse sui separati giudizi hanno autorizzato la notificazione per pubblici proclami ai controinteressati. La conoscenza della graduatoria con i dati completi dei soggetti collocati era funzionale proprio a quella notificazione: raggiunto lo scopo per altra via, l’interesse alla sua ostensione non è più attuale. Il ricorso è pertanto improcedibile per questa parte.
Residua l’interesse quanto ai verbali della Commissione. Su questo punto il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa in materia di accesso difensivo (Cons. Stato, Ad. Plen., 25 settembre 2020, nn. 19, 20 e 21; Cons. Stato, Ad. Plen., 18 marzo 2021, n. 4): amministrazione e giudice dell’accesso non devono apprezzare in anticipo l’utilità concreta del documento nel giudizio principale, perché il giudice dell’accesso non è il giudice della pretesa principale. Ciò che rileva è l’astratta inerenza del documento alla posizione soggettiva dell’istante e agli scopi perseguiti.
Su questa linea il Collegio richiama la propria precedente giurisprudenza (TAR Sicilia, Catania, sez. III, 30 marzo 2026, n. 988; TAR Sicilia, Catania, sez. III, 24 ottobre 2025, n. 2964; TAR Sicilia, Catania, sez. III, 18 settembre 2023, n. 2731): la trasparenza è la regola e la non ostensione l’eccezione, sicché la pretesa va respinta solo se platealmente infondata, temeraria o emulativa. I ricorrenti hanno indicato la propria posizione legittimante e l’iniziativa processuale a cui l’accesso è ancorato, senza finalità esplorative.
Il ricorso è quindi accolto per la parte residua: è annullato il silenzio-diniego ed è ordinato all’ente di esibire i verbali, con estrazione di copia previo pagamento dei diritti di segreteria, entro trenta giorni, ovvero di adottare un motivato diniego ove non ne disponga. Le spese sono compensate per la peculiarità della controversia.
Nota della Redazione
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