Obbligo di denuncia delle munizioni e giudizio di inaffidabilità del detentore di armi (TAR Sardegna n. 1052 del 18.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di denuncia della detenzione di munizioni all’autorità di pubblica sicurezza, sancito dall’art. 38 del r.d. n. 773/1931, non è escluso dalla circostanza che il quantitativo detenuto rientri nei limiti per la detenzione senza licenza di cui all’art. 97 del r.d. n. 635/1940, atteso che le due disposizioni tutelano interessi diversi: l’una, l’ordine pubblico; l’altra, la pubblica incolumità. L’obbligo di denuncia opera ogni qualvolta si verifichi una modificazione in aumento del quantitativo di munizioni detenute rispetto a quanto già denunciato. La violazione di tale obbligo è di per sé sintomatica di inaffidabilità del detentore e legittima il provvedimento prefettizio di divieto di detenzione di armi e munizioni, senza che sia necessaria un’ulteriore motivazione circa il nesso logico con il pericolo di abusi.
Il Fatto
Il titolare di una licenza di porto di facile per uso tiro a volo impugnava il decreto con cui il Prefetto gli aveva vietato di detenere armi e munizioni, assegnando il termine per la cessione. Il provvedimento era stato adottato all’esito di un controllo dei Carabinieri, dal quale era emersa la detenzione di un quantitativo di cartucce non denunciato all’autorità di pubblica sicurezza.
Il ricorrente deduceva, in primo luogo, l’insussistenza dell’obbligo di denuncia, sostenendo che le munizioni rinvenute rientravano nel limite massimo di quelle detenibili senza licenza ai sensi dell’art. 97 del r.d. n. 635/1940. Con il secondo motivo lamentava la violazione degli artt. 11, 39 e 43 del TULPS, il difetto di motivazione e la sproporzione del provvedimento.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondate entrambe le censure. Quanto al primo motivo, il Collegio ha chiarito che i limiti quantitativi previsti dall’art. 97 del r.d. n. 635/1940 per la detenzione di esplosivi senza licenza sono posti esclusivamente a tutela della pubblica incolumità e non esimono il detentore dall’obbligo di denuncia imposto dall’art. 38 del r.d. n. 773/1931, la cui ratio è invece la tutela dell’ordine pubblico. Tale obbligo, come già chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi assolto una tantum e resta insensibile alle variazioni in diminuzione del quantitativo, ma non a quelle in aumento, rispetto a quanto denunciato.
Nel caso di specie, il numero di cartucce detenute risultava aumentato rispetto a quello indicato nella denuncia, rendendo configurabile l’obbligo di una nuova comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza. La Corte ha pertanto escluso che la condotta del ricorrente potesse essere qualificata come mera irregolarità amministrativa.
Quanto al secondo motivo, il Collegio ha rilevato che il giudizio di inaffidabilità del detentore di armi si fonda su una valutazione di polizia preventiva, nell’ambito della quale l’amministrazione non deve fornire una motivazione analitica del nesso logico tra la violazione commessa e il pericolo di abusi. L’omessa denuncia, infatti, è di per sé sintomatica di scarsa diligenza nella custodia delle armi e frustra le esigenze di controllo dell’autorità, cui è preclusa la conoscenza dell’esistenza e dell’ubicazione delle munizioni. La violazione, inoltre, è potenzialmente idonea ad agevolare abusi ulteriori, considerato che la denuncia consente di verificare anche l’adeguatezza delle garanzie di sicurezza del luogo di custodia.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato respinto, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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