Distrazione delle spese e legittimazione nel giudizio di ottemperanza (TAR Sicilia n. 2517 del 15.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto il pagamento di crediti, il creditore che agisca per l’adempimento deve provare soltanto la fonte, negoziale o legale, del proprio diritto e il relativo termine di scadenza, potendo limitarsi alla mera allegazione dell’inadempimento della controparte. Il debitore convenuto è gravato dell’onere di provare il fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento, ai sensi dell’art. 2697, secondo comma, cod. civ. Per effetto della distrazione delle spese processuali ex art. 93 cod. proc. civ., il relativo credito si trasferisce in capo al difensore distrattario, che diventa l’unico soggetto legittimato a chiederne l’esecuzione: la parte assistita è pertanto carente di legittimazione attiva quanto a quel capo della pronuncia. La penalità di mora ex art. 114, quarto comma, lett. e), cod. proc. amm. va determinata negli interessi legali sulle somme spettanti, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino alla scadenza del termine per l’insediamento del commissario ad acta.
Il Fatto
Il Tribunale di Patti, Sezione Lavoro, con sentenza n. 1419/2025 pubblicata il 7.08.2025, ha riconosciuto il diritto della ricorrente all’inquadramento nel livello stipendiale corrispondente all’anzianità maturata e ha condannato il Ministero dell’Istruzione al pagamento delle differenze retributive, quantificate in € 58.687,65, oltre interessi legali e rivalutazione nei limiti dell’art. 22, comma 36, legge n. 724/1994. Lo stesso Tribunale ha condannato l’Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 259,00 per esborsi e € 3.700,00 per onorari, oltre accessori, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
La pronuncia è stata notificata in forma esecutiva il 6.10.2025 ed è passata in giudicato, come attestato dal Tribunale di Patti il 13.03.2026. Lamentando la mancata esecuzione, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, notificato il 23.04.2026 e depositato il 6.05.2026, chiedendo l’ordine di adempimento, la fissazione di un termine, la nomina del commissario ad acta e la condanna alla penalità di mora. Alla camera di consiglio il Presidente del Collegio ha prospettato un possibile profilo di parziale inammissibilità per carenza di legittimazione attiva quanto al credito per spese legali distratte.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene il ricorso ritualmente proposto ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. ed accerta l’avvenuta notifica del titolo presso la sede reale dell’Amministrazione il 6.10.2025, con decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996 rispetto alla notifica del ricorso per ottemperanza, avvenuta il 23.04.2026.
Quanto alla legittimazione attiva, il TAR dichiara inammissibile la domanda di esecuzione del capo relativo alle spese di giudizio. Per effetto della distrazione ex art. 93 cod. proc. civ., il credito si trasferisce in capo al difensore distrattario, unico soggetto legittimato a chiederne l’esecuzione. La ricorrente non può quindi agire per un credito di cui non è titolare.
Nel merito, il ricorso è fondato quanto all’obbligo di conformarsi al capo che impone all’Amministrazione di collocare la ricorrente nel livello stipendiale corrispondente all’anzianità maturata e di pagare le differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione. Il Collegio richiama il riparto dell’onere probatorio: il creditore prova solo la fonte del diritto e il termine di scadenza e allega l’inadempimento; il debitore deve provare il fatto estintivo. Sul punto cita TAR Sicilia, Catania, Sez. III, n. 1311 del 2024 e n. 2942 del 2023. L’Amministrazione, costituitasi, non ha dimostrato alcun fatto estintivo, modificativo o impeditivo ai sensi dell’art. 2697, secondo comma, cod. civ., né ha addotto valide giustificazioni dell’inadempimento.
Il TAR ordina pertanto l’ottemperanza nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza e nomina commissario ad acta il Direttore generale della DGOSV, con facoltà di delega, per l’ulteriore termine di sessanta giorni, su istanza della parte interessata. Accoglie inoltre la domanda di penalità di mora ex art. 114, quarto comma, lett. e), cod. proc. amm., determinandola negli interessi legali sulle somme spettanti, dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino alla scadenza del termine per l’insediamento del commissario. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 1.500,00, oltre accessori.
Nota della Redazione
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