Sei scatti stipendiali e silenzio dell’INPS sul ricalcolo del TFS (TAR Sicilia n. 2520 del 15.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, nel testo sostituito dall’art. 21 della l. n. 232/1990, attribuisce sei scatti del 2,50 per cento ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, senza distinzione tra ordinamento civile e militare e senza che rilevi la natura militare o civile dell’appartenenza. L’abrogazione dell’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987 da parte del d.lgs. n. 66/2010 non ha determinato alcuna riviviscenza della formulazione originaria, poiché l’abrogazione di una norma novellatrice non ripristina quella sostituita. L’art. 1911, comma 3, C.O.M. conferma la perdurante vigenza del beneficio per il trattamento di fine rapporto delle forze di polizia ad ordinamento militare, richiamo che comprende anche l’indennità di buonuscita. Il termine del 30 giugno per la domanda di collocamento in quiescenza non ha natura decadenziale: è onere funzionale alla decorrenza del collocamento dal primo gennaio dell’anno successivo, non condizione di ammissibilità del beneficio.
Il Fatto
Il ricorrente, ex appartenente al Corpo della Guardia di Finanza, è stato collocato a riposo a domanda dopo aver superato il cinquantacinquesimo anno di età e maturato oltre trentacinque anni di servizio utile ai fini contributivi. Contestando la determina con cui l’INPS aveva liquidato il Trattamento di Fine Servizio senza includere nella base di calcolo i sei scatti stipendiali, ha presentato istanza di rideterminazione, rimasta senza riscontro.
Ha quindi proposto ricorso chiedendo l’accertamento del diritto al ricalcolo ai sensi dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e la condanna dell’Istituto al pagamento delle differenze, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. L’INPS si è costituito in giudizio senza svolgere attività difensiva. La causa è stata discussa all’udienza del 9 settembre 2026 e decisa con sentenza di accoglimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama il consolidato orientamento formatosi in materia, citando Consiglio di Stato, sez. II, 5 dicembre 2023, n. 10523 e C.G.A.R.S., 9 marzo 2023, n. 209, e ricostruisce l’evoluzione normativa dell’istituto. L’art. 13 della l. n. 804/1973 aveva attribuito sei aumenti periodici ai generali e colonnelli della Guardia di Finanza in posizione di “a disposizione”; l’art. 32, comma 9-bis, della l. n. 224/1986 aveva esteso il meccanismo agli ufficiali; l’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987 lo aveva riconosciuto ai sottufficiali, ma solo nei casi di cessazione per età, inabilità permanente o decesso.
Il Tribunale esclude che l’abrogazione dell’art. 11 della l. n. 231/1990 da parte del C.O.M. abbia fatto rivivere la formulazione originaria dell’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987. Secondo l’orientamento maggioritario, la vigenza di una regolamentazione espressa è fattore sufficiente a escludere, per incompatibilità, il ripristino della normativa precedente, dovendo l’interprete preferire la norma più recente secondo il criterio cronologico. Ne consegue che il C.O.M., abrogando l’art. 11 della l. n. 231/1990, ha inteso abrogare anche la disposizione da esso sostituita, con la quale il beneficio era limitato ai casi di cessazione non volontaria.
Acquisita questa premessa, si comprende perché l’art. 1911, comma 3, C.O.M. lasci fermo, per tutte le forze di polizia, l’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, che nel quadro della progressiva omogeneizzazione del trattamento economico del comparto difesa e sicurezza ha esteso l’istituto a tutto il personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate. L’ambito soggettivo della norma, ricavato dal richiamo all’art. 16 della legge n. 121/1981 e al d.P.R. n. 150/1987, non distingue tra appartenenti all’ordinamento civile e a quello militare. Sul piano oggettivo, il comma 2 dell’art. 6-bis estende i sei scatti al personale collocato in quiescenza a domanda che abbia compiuto 55 anni di età e 35 di servizio utile.
Il Collegio si sofferma sull’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, che opera esclusivamente ai fini del calcolo della base pensionabile e non incide sul regime dell’indennità di buonuscita. Quanto al termine del 30 giugno, la sua inosservanza non produce conseguenze decadenziali: la previsione va letta in relazione al comma 3 dell’art. 6-bis, che fissa la decorrenza del collocamento al primo gennaio dell’anno successivo. Non si rinviene alcuna ragionevole giustificazione di una diversità di trattamento tra chi presenta la domanda entro tale termine e chi la presenta nelle annualità successive. Il ricorso è quindi accolto, con condanna dell’Istituto al pagamento di quanto dovuto e accessori secondo l’art. 16, comma 6, della legge n. 724/1994; sulle somme maturano interessi legali senza cumulo con la rivalutazione monetaria.
Nota della Redazione
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