Revoca dell’autorizzazione senza previa sospensione: annullamento per difetto di motivazione (TAR Lazio n. 12379 del 06.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di autorizzazioni al funzionamento di strutture socio-sanitarie, il provvedimento di revoca dell’autorizzazione deve essere motivato in ordine alla ritenuta impossibilità di adottare la misura meno afflittiva della sospensione dell’attività, ove l’Azienda sanitaria locale abbia espressamente richiesto quest’ultima misura all’esito delle verifiche di conformità. La motivazione della scelta del provvedimento più gravoso costituisce requisito essenziale di legittimità, dovendo l’Amministrazione rendere esplicite le ragioni che rendono inidonea la misura sospensiva a garantire la tutela degli interessi coinvolti. L’eventuale accoglimento del ricorso per difetto di motivazione lascia impregiudicato il potere dell’Amministrazione di rideterminarsi in conformità all’effetto conformativo derivante dal giudicato.

Il Fatto

La società ricorrente, gestore di una struttura per persone anziane, impugnava la determinazione con cui l’Unione dei Comuni Medaniene aveva disposto la revoca dell’autorizzazione al funzionamento, richiamando le segnalazioni dei NAS e dell’ASL riguardanti reiterate irregolarità non sanate. Nel ricorso la società deduceva la violazione dell’obbligo di motivazione, non avendo l’Amministrazione considerato la possibilità di adottare la misura meno afflittiva della sospensione dell’attività, come invece richiesto dall’ASL.

Nella fase cautelare, il Tribunale aveva respinto l’istanza di sospensione, ma il Consiglio di Stato, riformando l’ordinanza, aveva rilevato che dall’esame della corrispondenza con l’ASL emergeva la richiesta di una mera sospensione dell’attività e non della revoca dell’autorizzazione.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lazio ha accolto il ricorso rilevando come la nota dell’ASL, emessa all’esito del sopralluogo, sollecitasse l’Amministrazione a disporre la sospensione dell’attività e non la revoca dell’autorizzazione, dando atto della permanenza delle irregolarità ma optando per la misura meno afflittiva. L’Amministrazione, discostandosi da tale indicazione, ha provveduto direttamente a revocare l’autorizzazione, omettendo di motivare le ragioni che rendevano necessaria l’adozione del provvedimento più gravoso per la ricorrente.

Il Collegio ha quindi ritenuto fondata la doglianza relativa al difetto di motivazione, richiamando l’orientamento espresso dal Consiglio di Stato nella fase cautelare, e ha annullato il provvedimento impugnato, fermo restando il potere dell’Amministrazione di rideterminarsi, anche tenendo conto delle ulteriori contestazioni proposte dalla ricorrente.

Il secondo motivo di ricorso, concernente il travisamento dei fatti, è stato dichiarato assorbito ai sensi dell’art. 34, comma 2, c.p.a., dovendo l’Amministrazione riesaminare la vicenda anche alla luce delle contestazioni articolate dalla società. Considerata la peculiarità della vicenda, il Tribunale ha disposto la compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *