Inammissibile l’azione contro il silenzio sulla compensazione del contributo di costruzione (TAR Sicilia n. 2542 del 16.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione avverso il silenzio-inadempimento, disciplinata dagli artt. 31 e 117 c.p.a., non è esperibile avverso qualsiasi inerzia dell’Amministrazione, ma solo quando l’obbligo di provvedere implichi l’esercizio di una potestà autoritativa. In materia di contributo di costruzione, gli atti con i quali il Comune lo determina o lo ridetermina hanno carattere privatistico, con la conseguenza che la posizione giuridica azionata è di diritto soggettivo. È pertanto inammissibile il ricorso contro il silenzio volto a ottenere la compensazione o la restituzione del contributo, non essendo configurabile un obbligo pubblicistico di provvedere. La carenza di un potere di natura autoritativa esclude l’accesso al rimedio e impone la declaratoria di inammissibilità.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di terreni in una frazione del Comune di Vittoria, ha presentato due istanze di permesso di costruire: la prima il 31 marzo 2025, per la realizzazione di sei villette a schiera, la seconda il 12 febbraio 2026. Con istanza del 23 febbraio 2026, protocollata il giorno successivo, la società ha chiesto al Comune di compensare il contributo di costruzione quantificato per la prima pratica con le somme già versate dalla precedente proprietaria e con un credito recognition riconosciuto dall’ente e ceduto alla ricorrente.
Non avendo ricevuto riscontro, la società ha impugnato il silenzio-inadempimento, chiedendo l’accertamento dell’obbligo di provvedere. Nelle more del giudizio il Comune ha dapprima quantificato il contributo relativo alla seconda pratica e poi adottato un diniego espresso sull’istanza di compensazione. La ricorrente ha quindi dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse, invocando la condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la questione dell’ambito applicativo dell’azione contro il silenzio. Richiamando la giurisprudenza del Cons. Stato e la pronuncia del T.A.R. Campania, Napoli, n. 928/2022, il Tribunale ribadisce che il rimedio non è esperibile avverso qualsiasi tipologia di inerzia, ma solo quando l’obbligo di provvedere implichi l’esercizio di una potestà autoritativa.
La verifica nel caso concreto conduce a escludere l’esistenza di un potere di natura pubblicistica. Il Collegio richiama Cons. Stato, Sez. IV, 1 giugno 2020, n. 3405, secondo cui gli atti con cui il Comune determina o ridetermina il contributo di costruzione hanno carattere privatistico.
Con specifico riferimento alla materia, il Tribunale cita Cons. Stato, Sez. IV, 24 luglio 2025, n. 6615, che ha qualificato come diritto soggettivo la posizione di chi agisce per la restituzione del contributo, dichiarando inammissibile l’azione avverso il silenzio. Lo stesso principio è espresso da Cons. Stato, Sez. IV, 15 luglio 2024, n. 6343.
Su questa linea argomentativa il Collegio rileva l’inesistenza del presupposto dell’azione: la pretesa della ricorrente attiene a un diritto soggettivo di credito, non a un interesse legittimo tutelabile tramite il rito del silenzio. Ne deriva l’inammissibilità del ricorso.
Le spese di lite sono compensate tra le parti in ragione della particolarità della vicenda procedimentale. Il Tribunale non esamina nel merito l’eccezione di improcedibilità sollevata dall’ente, assorbita dalla declaratoria di inammissibilità.
Nota della Redazione
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