Esecuzione del giudicato sulla carta docente al personale precario (TAR Emilia-Romagna n. 155 del 26.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il rimedio avverso l’omessa esecuzione del giudicato del giudice ordinario presuppone l’accertamento dell’inottemperanza dell’Amministrazione, che può desumersi anche dalla mancata contestazione dell’omesso adempimento. Decorso inutilmente il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare esecuzione alla pronuncia entro un termine assegnato. Per il caso di ulteriore inottemperanza nomina un Commissario ad acta, che, quando coincide con un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, opera senza alcun compenso.

Il Fatto

La ricorrente ha adito il giudice amministrativo ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Reggio Emilia, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a rendere disponibile la carta docente, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, con le regole del personale di ruolo, per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025.

La ricorrente assume che la pronuncia è rimasta ineseguita nonostante la notificazione e il passaggio in giudicato, comprovato da certificazione della Cancelleria. Chiede la condanna dell’Amministrazione a dare esecuzione entro un termine non superiore a trenta giorni. Il Ministero non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale rileva che, alla luce di quanto addotto e documentato dalla ricorrente e della mancata contestazione dell’omesso adempimento da parte dell’Amministrazione neppure costituitasi, sussistono i presupposti per l’esperimento del rimedio giudiziale. La condotta processuale omissiva vale dunque a confermare l’inottemperanza.

Il Collegio verifica poi il decorso del termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996 concede alle Amministrazioni dello Stato per eseguire i provvedimenti giurisdizionali. Tale termine risulta scaduto, essendo intervenuta la notificazione della sentenza del giudice del lavoro all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Amministrazione.

In accoglimento della domanda, il Tribunale ordina al Ministero di dare esecuzione al giudicato, provvedendo agli adempimenti imposti entro novanta giorni dalla notificazione della pronuncia. La scelta del termine tiene conto della natura dell’obbligo e dell’inerzia serbata.

Per il caso di ulteriore inottemperanza, il Collegio nomina sin d’ora un Commissario ad acta nel Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, o in un dirigente o funzionario delegato, che provvederà entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione pervenutagli a cura della ricorrente. Poiché le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si dà luogo ad alcun compenso. Le spese di giudizio seguono la soccombenza del Ministero e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *