Carta docente, onere della prova dell’inadempimento e commissario ad acta (TAR Sicilia n. 2575 del 15.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza ex art. 112 c.p.a. il ricorrente è tenuto a provare il fatto costitutivo, costituito dal giudicato non eseguito; incombe invece all’amministrazione, secondo il criterio dell’art. 2697 c.c., l’onere di allegare e provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell’obbligo di esecuzione. In difetto di tale prova, il giudice amministrativo accerta la persistenza dell’obbligo di ottemperanza e ordina l’integrale esecuzione del giudicato, con nomina del commissario ad acta per l’ipotesi di inutile decorso del termine. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. può essere negata quando il titolo riconosca già interessi e rivalutazione fino all’effettivo soddisfo e l’adempimento sia ostacolato da vincoli normativi e di bilancio.
Il Fatto
Con sentenza n. 4334 del 13.12.2022 il Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, ha accertato il diritto della ricorrente a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, l. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022. Il giudice del lavoro ha conseguentemente condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della carta per un valore complessivo di euro 1.500,00, oltre accessori, con compensazione delle spese.
La sentenza è stata notificata il 23.01.2023 ed è passata in giudicato. Secondo la ricorrente, l’amministrazione non ha adottato alcun atto di concreta esecuzione. Da qui il ricorso ex art. 112 c.p.a., con domanda di nomina del commissario ad acta, condanna alle spese con distrazione e riconoscimento della penalità di mora. Il Ministero non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica in via preliminare la ritualità del ricorso: passaggio in giudicato del titolo, notificazione dello stesso e superamento del termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. Le condizioni processuali dell’ottemperanza risultano integrate.
Sul piano sostanziale il TAR richiama la regola dell’art. 2697 c.c.: i fatti estintivi, modificativi e impeditivi dei diritti vanno provati da chi ha interesse a eccepirli. La ricorrente ha assolto al proprio onere dimostrando il fatto costitutivo, cioè la decisione del giudice ordinario passata in giudicato, secondo la previsione dell’art. 112, comma II, lett. c) c.p.a.. Spettava quindi all’amministrazione provare l’inefficacia di quel fatto o il sopravvenire di condizioni ostative. Il Ministero, non costituitosi, non ha dedotto alcuna valida giustificazione dell’inadempimento.
Da ciò deriva l’affermazione della persistenza dell’obbligo di ottemperare integralmente al giudicato, nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. L’obbligo copre la sorte capitale, gli interessi liquidati nel titolo e gli oneri accessori, comprese le spese e i diritti successivi all’emissione del titolo nei limiti delle attività necessarie al passaggio in giudicato e alla registrazione. Il Collegio esclude invece le spese di precetto, perché il ricorso a strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza è imputabile alla libera scelta del creditore.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine viene nominato fin d’ora commissario ad acta il Segretario Generale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dotato della necessaria professionalità, che provvederà in via sostitutiva entro ulteriori novanta giorni.
Il TAR respinge invece la domanda di penalità di mora. Il titolo riconosce già interessi e rivalutazione monetaria fino all’effettivo soddisfo; inoltre sussistono specifiche difficoltà nell’adempimento, legate a vincoli normativi e di bilancio e allo stato della finanza pubblica, richiamando sul punto T.A.R. Lazio, Roma, sez. II-ter, n. 10526/2024. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 250,00, oltre oneri di legge, con distrazione in favore dei difensori, tenuto conto del carattere seriale della controversia.
Nota della Redazione
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