Ottemperanza a decreto ingiuntivo non opposto e diniego di astreinte per crisi (TAR Campania n. 1078 del 10.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto ingiuntivo non opposto, dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c., definisce la controversia al pari della sentenza passata in giudicato e costituisce titolo azionabile con il ricorso per ottemperanza di cui all’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.. Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 senza che l’amministrazione abbia adempiuto, il giudice amministrativo accoglie il ricorso e ordina l’esecuzione del titolo, nominando il Commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempienza. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica: la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico integrano quelle altre ragioni ostative che ne giustificano il diniego.
Il Fatto
Una società ha agito davanti al TAR Campania per ottenere l’ottemperanza dell’amministrazione intimata a un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore, con il quale le era stato riconosciuto un credito di importo rilevante per sorte capitale, competenze professionali ed esborsi. Il titolo era stato dichiarato esecutivo e notificato in forma esecutiva all’amministrazione debitrice.
Decorso inutilmente il termine di legge, la società ha notificato atto di precetto per la somma aggiornata con interessi e spese. L’amministrazione è rimasta inerte e non ha prospettato alcuna forma di rateizzazione. La ricorrente ha inoltre corrisposto l’imposta di registro liquidata sull’atto, documentando il pagamento. L’amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove da una premessa di sistema: nel processo amministrativo il decreto ingiuntivo non opposto ha valore di cosa giudicata e può fondare il ricorso per ottemperanza, a condizione che sia stato dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c.. Il richiamo giurisprudenziale conferma che il titolo monitorio equivale, quanto a definitività, alla sentenza passata in giudicato.
Verificata la sussistenza dei presupposti, il Tribunale accerta che il decreto è stato dichiarato esecutivo, che la notifica del titolo è avvenuta ai fini dell’intimazione ad adempiere e che è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Le statuizioni del provvedimento non hanno ricevuto esecuzione e l’amministrazione non ha opposto alcuna contestazione.
Ne consegue l’accoglimento del ricorso. Il Collegio ordina all’amministrazione di corrispondere le somme dovute entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, includendo anche l’imposta di registro documentata dalla ricorrente. Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza nomina sin d’ora il Commissario ad acta, con facoltà di delega e termine di novanta giorni dalla richiesta della parte, precisando che la mancanza di fondi o di disponibilità di cassa non integra causa legittima di impedimento.
Il Tribunale affronta poi la richiesta di penalità di mora. Il Consiglio di Stato, Ad. plen. n. 15/2014, ha chiarito che l’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. aggiunge al limite della manifesta iniquità quello autonomo della sussistenza di altre ragioni ostative, in considerazione delle difficoltà di adempimento del debitore pubblico. Il Collegio ritiene che la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico giustifichino, in concreto, la mancata condanna all’astreinte, richiamando conformi precedenti del TAR Lazio e del TAR Campania. Le spese di lite seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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