Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 2578 del 15.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza di cui all’art. 112 c.p.a. è esperibile anche per conseguire l’attuazione delle ordinanze emesse ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c. e divenute definitive per mancata impugnazione, quali provvedimenti equiparati alle sentenze del giudice ordinario. Accertata la ritualità del ricorso e la decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni ex art. 14 del D.L. n. 669 del 1996, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’ente di eseguire il giudicato per capitale, interessi e oneri accessori. La nomina del commissario ad acta è disposta per l’ipotesi di perdurante inadempimento, mentre la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è respinta quando il titolo abbia già riconosciuto interessi e rivalutazione fino al soddisfo e sussistano vincoli normativi e di bilancio.

Il Fatto

Il ricorrente ha convenuto in giudizio il Consorzio di Bonifica n. 8 – Ragusa per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi su un’ordinanza resa dal Tribunale di Catania, quinta sezione civile, ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c. e pubblicata il 30 novembre 2023. Con quel provvedimento l’ente era stato condannato al pagamento di € 15.868,60, oltre accessori e spese legali.

L’ordinanza, in copia conforme, era stata notificata all’ente a mezzo PEC il 5 dicembre 2023 unitamente all’atto di precetto. Il titolo è divenuto definitivo per mancata impugnazione nei termini, come attestato in atti. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la nomina di un commissario ad acta e la fissazione della somma dovuta per ogni ritardo ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., con vittoria di spese. L’ente intimato non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto fondato il ricorso muovendo dall’art. 112 c.p.a., che consente l’azione di ottemperanza anche per l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario. Tra questi rientra l’ordinanza ex art. 702 bis c.p.c., come confermato dai precedenti richiamati (tra cui TAR Campania, Napoli, sez. VIII, n. 4671 del 2020 e TAR Sicilia, Catania, sez. II, n. 808 del 2021).

Accertata la rituale incardinazione della procedura, il Tribunale ha verificato la decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996, come modificato dalla legge n. 388/2000 e dal D.L. n. 269/2003, convertito con legge n. 326/2003.

Sussistendo tutti i presupposti, è stato dichiarato l’obbligo dell’ente di dare esecuzione all’ordinanza e di corrispondere le somme dovute entro novanta giorni dalla comunicazione o notifica della decisione. Il Collegio ha precisato che l’obbligo riguarda sia la sorte capitale sia gli interessi e oneri accessori, comprese le spese di registrazione, esame, copia e notificazione, che rientrano automaticamente tra quelle conseguenti alla decisione. Non sono invece dovute le spese di precetto, perché l’uso di strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza è imputabile alla libera scelta del creditore.

Decorso infruttuosamente il termine, è stato nominato commissario ad acta il Dirigente del Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale dell’Assessorato regionale dell’agricoltura, con facoltà di delega, perché provveda su istanza di parte entro ulteriori novanta giorni dal suo insediamento.

Il Collegio ha respinto la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., valorizzando due argomenti: il titolo aveva già riconosciuto interessi e rivalutazione monetaria fino all’effettivo soddisfo, e sussistevano specifiche difficoltà nell’adempimento legate a vincoli normativi e di bilancio e allo stato della finanza pubblica (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. II-ter, n. 10526/2024). Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in € 500,00; il compenso del commissario sarà liquidato con separato decreto, previa nota specifica, da presentare entro cento giorni dalla conclusione dell’incarico ex art. 71 D.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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