Benefici sedi disagiate solo per il magistrato trasferito in sede già disagiata (Cons. Stato n. 2687 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
A seguito delle modifiche introdotte dall’art. 1, comma 1, d.l. n. 143/2008, convertito dalla legge n. 181/2008, i benefici economici e normativi previsti dagli artt. 2 e 5 della legge n. 133/1998 spettano esclusivamente al magistrato trasferito d’ufficio in una sede già qualificata come disagiata. L’abrogazione del comma 4 dell’art. 2 e l’inserimento dell’esclusione delle assegnazioni al termine del tirocinio impongono una nuova esegesi: il beneficio non è riconosciuto al magistrato che presti servizio in una sede dichiarata disagiata in epoca successiva al suo spostamento, né a chi vi sia assegnato in prima nomina. Il testo vigente valorizza lo spostamento verso la sede disagiata, non la permanenza, e il limite massimo quadriennale conferma la ratio premiale del trasferimento. La disciplina è frutto di una scelta discrezionale del legislatore non irragionevole.
Il Fatto
Il ricorrente, magistrato con funzioni di sostituto procuratore presso un ufficio di procura, era stato assegnato in prima nomina a quella sede al termine del tirocinio nel 2015. Con delibera del 12 ottobre 2016 il Consiglio Superiore della Magistratura aveva inserito l’ufficio nell’elenco delle sedi disagiate; con successivo bollettino del 21 novembre 2019 lo aveva escluso. Nel frattempo il magistrato aveva maturato il triennio utile al tramutamento su domanda.
Non avendo mai percepito i benefici di cui agli artt. 2 e 5 della legge n. 133/1998, il magistrato ha agito per l’accertamento del diritto con decorrenza dal 12 ottobre 2016, o almeno dal 12 gennaio 2018, e fino al 12 ottobre 2020 o almeno al 19 novembre 2019. Il TAR Calabria ha respinto il ricorso. Propone appello.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato ricostruisce l’evoluzione normativa. La disciplina originaria, sul presupposto del comma 4 dell’art. 2 della legge n. 133/1998 che attribuiva l’indennità agli uditori dopo il primo biennio di permanenza, aveva alimentato un orientamento estensivo: i benefici erano riconosciuti anche a chi rimaneva nella sede divenuta disagiata dopo l’assegnazione, in funzione premiale della permanenza e dello spirito di adattamento.
La Corte ritiene superato quell’indirizzo. L’art. 1, comma 1, d.l. n. 143/2008 ha abrogato il comma 4 e ha aggiunto l’esclusione espressa delle assegnazioni di sede al termine del tirocinio. La norma vigente, applicabile ratione temporis, riconosce l’indennità mensile e l’incentivo giuridico al solo “magistrato trasferito d’ufficio” ai sensi dell’art. 1, che richiede uno spostamento verso una sede già inserita nell’elenco. Il dato letterale impedisce di estendere il beneficio a chi si trovi nella sede prima della qualificazione di disagio.
Il limite massimo quadriennale di fruizione, introdotto dall’art. 2, comma 1, lett. c), d.l. n. 193/2009, conferma la lettura: il legislatore intende incentivare il trasferimento per colmare le scoperture attuali di organico, non premiare la scelta di restare in una sede divenuta disagiata. La ratio si è quindi spostata dal ristoro della permanenza all’indennizzo del sacrificio connesso allo spostamento.
Nessuna irragionevolezza è ravvisabile sul piano costituzionale: si tratta di una ponderata discrezionalità legislativa. L’appello è pertanto infondato e viene respinto. Le spese sono compensate in ragione delle peculiarità della materia e del mutamento dell’orientamento giurisprudenziale.
Nota della Redazione
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