Condono edilizio, domanda con posta ordinaria e onere di prova del recapito (Cons. Stato n. 10509 del 31.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 39, comma 4, della legge n. 724/1994 la domanda di condono edilizio deve essere presentata al comune competente entro il termine perentorio del 31 marzo 1995, intendendosi con ciò che entro tale data il plico deve materialmente pervenire agli uffici comunali. La spedizione a mezzo posta ordinaria non è equipollente né alla presentazione diretta né all’invio per raccomandata, non garantendo la certezza del recapito e della data di spedizione. Ove l’amministrazione contesti la ricezione tempestiva, grava sull’interessato l’onere di provare l’avvenuto recapito entro il termine, ad esempio mediante accesso al protocollo comunale. Il diniego fondato sulla tardività dell’istanza non è annullabile ex art. 21-octies della legge n. 241/1990, non potendo l’amministrazione pervenire a esito diverso, con conseguente irrilevanza della prova dell’avvenuto pagamento dell’oblazione.

Il Fatto

Il proprietario di un appartamento in Roma realizza sul terrazzo una veranda in aderenza al muro esterno e presenta istanza di condono edilizio ai sensi della legge n. 724/1994, asseritamente inviata a mezzo posta ordinaria nel gennaio 1995, eseguendo i relativi pagamenti dal dicembre 1994. Venuto a conoscenza della mancata ricezione della domanda, inoltra una seconda istanza nel 1996.

Il comune respinge quest’ultima istanza ritenendola tardiva, perché trasmessa oltre il termine decadenziale del 31.03.1995. Il TAR Lazio, Sezione Seconda, respinge il ricorso: il difetto di preavviso di rigetto è irrilevante, l’invio per posta ordinaria nei termini resta indimostrato e il tempo decorso non giova al privato, tenuto a coltivare la pratica. L’interessato appella; il comune non si costituisce.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato respinge l’impugnazione e conferma la sentenza di primo grado, muovendo dalla questione interpretativa relativa alle modalità di presentazione della domanda di condono. L’appellante sostiene l’invio della prima istanza con posta ordinaria entro il termine, ma l’assunto resta privo di dimostrazione; e, quand’anche provato, non varrebbe a dimostrare che il plico sia pervenuto agli uffici comunali nel termine.

Il Collegio richiama l’art. 39, comma 4, della legge n. 724/1994: la domanda doveva essere “presentata al comune competente” entro il 31.03.1995. La norma non disciplina le modalità, sicché l’inciso impone che entro la data indicata il plico pervenga materialmente agli uffici. La lettura opposta, che valorizzi l’esigenza di facilitare la presentazione, deve comunque contemperare le contrapposte esigenze, tra cui quella dell’amministrazione di avere certezza del momento della spedizione e dell’effettivo recapito.

Ne deriva che la spedizione per posta ordinaria non è equipollente alla presentazione diretta o per raccomandata: non garantisce la certezza del recapito né la data di spedizione, affidata al solo timbro postale, esposto a deterioramento o contraffazione. Se il plico perviene in termine e viene protocollato il problema non si pone; ma se il comune contesta la ricezione, l’interessato deve provare il recapito tempestivo, ad esempio con accesso al protocollo.

Poiché l’appellante non ha dimostrato la registrazione al protocollo di Roma Capitale entro il termine, il comune non avrebbe potuto decidere diversamente: è perciò irrilevante la prova dell’avvenuto versamento dell’oblazione. Il provvedimento non è annullabile ai sensi dell’art. 21-octies della legge n. 241/1990. L’appello è infondato e viene respinto, con compensazione delle spese per mancata costituzione del comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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