Depositario di azioni non è agente contabile tenuto alla resa del conto (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 27 del 20.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio di conto avente ad oggetto azioni e quote di partecipazione di un ente locale, la qualifica di agente contabile spetta al soggetto incaricato di esercitare le funzioni concernenti i diritti di azionista, non al mero detentore materiale dei titoli. Il maneggio rilevante non si esaurisce nella custodia fisica, ma comprende la disponibilità giuridica della partecipazione. Ne consegue che il depositario privo di potere dispositivo è gravato solo da un debito di vigilanza e non è tenuto alla resa del conto giudiziale. Il giudizio di conto promosso nei suoi confronti è pertanto improcedibile, senza che ciò contrasti con il principio di necessarietà del giudizio di conto.
Il Fatto
La vicenda riguarda il conto giudiziale reso per l’esercizio 2017 da una società partecipata da un Comune, nella sua qualità di consegnataria delle azioni per conto dell’ente. La rendicontazione indicava la quantità dei titoli detenuti e il valore complessivo, specificando che la consistenza era invariata rispetto all’esercizio precedente.
Il Magistrato istruttore ha rimesso gli atti al Collegio con una relazione di irregolarità, ponendo in via preliminare la questione dell’eventuale improcedibilità del giudizio. Il nodo riguardava la corretta individuazione del soggetto tenuto alla resa del conto delle partecipazioni dell’ente: il mero custode-detentore delle azioni oppure colui che esercita materialmente i diritti di azionista. All’udienza nessuno è comparso; il pubblico ministero ha concluso per l’improcedibilità, rimettendosi alle valutazioni del Collegio.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal dato normativo secondo cui i titoli azionari e partecipativi rientrano tra i beni mobili dello Stato, per i quali sussiste l’obbligo di resa del conto giudiziale ai sensi dell’art. 20, lett. c), R.D. n. 827/1924, esteso agli enti locali dall’art. 93 d.lgs. n. 267/2000. Richiama sul punto Cass. SS.UU. n. 7390 del 2007, che ha ricondotto le azioni e quote societarie alla giurisdizione contabile. Osserva altresì che il conto va reso anche per i titoli dematerializzati, perché inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio.
Il passaggio centrale riguarda l’individuazione dell’agente contabile. La giurisprudenza più recente ha superato la visione tradizionale, che individuava il responsabile nel soggetto designato alla custodia materiale dei titoli, e ha ritenuto agente contabile il soggetto incaricato di esercitare le funzioni concernenti i diritti di azionista nelle società partecipate. Rileva, in questa prospettiva, una nozione ampia di maneggio, che attiene alla disponibilità giuridica e non meramente materiale dei titoli.
La Corte richiama Sez. Giur. Regione Toscana n. 127 del 2020, secondo cui il consegnatario di azioni assume la qualifica di agente contabile quando è titolare, anche per delega, del potere di esercitare le funzioni connesse ai diritti di socio, rappresentando l’ente alle riunioni ed esercitando i diritti legati alla partecipazione. La qualifica non può invece fondarsi sulla sola detenzione dei titoli.
Applicando tali principi al caso concreto, il Collegio esclude che la società possa essere considerata consegnataria tenuta alla resa del conto. È pacifico che essa non ha svolto alcuna attività di gestione dei diritti di socio, essendosi limitata a detenere i titoli quale mero depositario, senza alcun potere dispositivo. La società è quindi gravata solo da debito di vigilanza e non da debito di custodia.
La Corte precisa che la pronuncia di improcedibilità non contrasta con il principio di necessarietà del giudizio di conto, poiché anche le pronunce in rito sono idonee a definire un grado di giudizio quando non si possa addivenire a una decisione di merito. Resta fermo l’obbligo dell’ente di presentare il conto giudiziale, coercibile ad iniziativa del Procuratore contabile tramite il giudizio per resa di conto. Il giudizio è pertanto dichiarato improcedibile, senza statuizione sulle spese.
Nota della Redazione
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