Ricorso contro il silenzio infondato se l’amministrazione ha già provveduto (TAR Lombardia n. 230 del 20.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto ai sensi dell’art. 117 c.p.a. avverso il silenzio dell’amministrazione è infondato quando, alla data di notifica del ricorso, l’amministrazione abbia già adottato l’atto conclusivo del procedimento, ancorché lo stesso non sia stato ritualmente comunicato all’interessato. La circostanza che il provvedimento non risulti notificato non incide sulla esistenza dell’atto e dunque sulla sopravvenuta cessazione della materia del contendere sotto il profilo dell’inerzia. Ove però il ricorrente abbia agito senza poter conoscere l’avvenuta conclusione del procedimento, la sua soccombenza non giustifica la condanna alle spese, che vanno compensate.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di un permesso di soggiorno francese di durata decennale con scadenza il 3.4.2023, vedeva il proprio datore di lavoro presentare, il 14.2.2022, istanza di conversione in permesso di soggiorno italiano per lavoro domestico. Il 28.7.2022 la Prefettura di Brescia rilasciava il nulla osta al lavoro subordinato ai sensi dell’art. 42 d.l. 73/2022, convertito dalla legge 122/2022.

Il 30.3.2023 la Prefettura comunicava l’avvio del procedimento di revoca del nulla osta, ritenendo che il titolo francese non fosse un permesso UE di lungo periodo. Il ricorrente replicava con osservazioni e, non ottenendo risposta, il 7.10.2023 agiva contro il silenzio, assumendo un termine di 180 giorni per provvedere.

La Motivazione della Corte

La Prefettura si costituiva deducendo di avere adottato il provvedimento di revoca il 12.6.2023, prima della notifica del ricorso, e ne depositava copia priva di firma autografa, di numero di protocollo e di prova di comunicazione. Il Tribunale, con ordinanza n. 86 del 5.2.2024, ordinava all’amministrazione di depositare l’originale firmato e di chiarire se e quando il provvedimento fosse stato notificato, e alla parte ricorrente di precisare se quel provvedimento costituisse l’atto conclusivo del procedimento.

All’esito dell’istruttoria, il ricorrente ammetteva che il provvedimento depositato era il possibile atto conclusivo del procedimento. Il Collegio ne trae la conseguenza che la questione è ormai pacifica: il provvedimento di revoca è l’atto conclusivo del procedimento azionato.

Poiché quel provvedimento reca data anteriore alla notifica del ricorso, il ricorso è infondato: quando è stato proposto, l’amministrazione aveva già provveduto. Il Tribunale esclude però che la mancata notifica possa restare priva di conseguenze sul piano delle spese. Il provvedimento non è stato notificato né al ricorrente, indicato come destinatario insieme al datore di lavoro, né a quest’ultimo, poiché il deposito di una schermata del portale in uso alla Prefettura non prova l’avvenuta notifica.

Queste circostanze rilevano ai fini della regolazione delle spese: esse non possono essere poste a carico del ricorrente, nonostante la soccombenza, perché egli ha agito contro il silenzio senza poter sapere che l’amministrazione avesse già provveduto. Il Tribunale compensa pertanto le spese e rigetta il ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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