Sospensione licenza ex art 100 TULPS oltre quindici giorni (TAR Lombardia n. 234 del 20.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il potere del Questore di sospendere la licenza di un pubblico esercizio ai sensi dell’art. 100 T.U.L.P.S. ha finalità di prevenzione e di tutela anticipata della sicurezza pubblica e richiede la sola sussistenza di un mero pericolo, con valutazione discrezionale censurabile solo per manifesta irragionevolezza. La durata ordinaria della sospensione non può eccedere i quindici giorni; il superamento di tale limite è ammesso esclusivamente quando ricorrano particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica specificamente motivate, ai sensi dell’art. 9, comma 3, l. n. 287/1991. Il riferimento generico alla gravità dei fatti e l’asserita altissima frequenza di reati, priva di riscontro negli atti, non integrano il presupposto della protrazione. La misura che ecceda il limite ordinario è pertanto annullata nella sola parte relativa alla durata eccedente.
Il Fatto
A seguito di un controllo interforze del 17.07.2021 presso un locale con autorizzazione comunale alla somministrazione di alimenti e bevande, le forze dell’ordine trassero in arresto, per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, un giovane trovato con sostanza stupefacente, rinvennero un borsello contenente droga tra le persone in coda all’ingresso e contestarono al gestore violazioni della normativa emergenziale e della disciplina sugli addetti alla sicurezza. Con provvedimento del 23 luglio 2021 il Questore di Bergamo dispose la sospensione dell’autorizzazione per trenta giorni.
La società titolare e il suo amministratore impugnarono l’atto davanti al TAR Lombardia, chiedendone l’annullamento integrale e, in subordine, la rideterminazione della durata nei limiti ordinari di quindici giorni. Il decreto presidenziale n. 260/2021 aveva già limitato in via cautelare gli effetti a quindici giorni; la successiva ordinanza n. 282/2021 respinse la domanda cautelare per l’esaurimento degli effetti del provvedimento.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale respinge le censure volte a contestare la complessiva valutazione dell’autorità di pubblica sicurezza. Quanto alla normativa sugli addetti alla sicurezza, il Collegio rileva che oggetto del giudizio non è la legittimità delle singole contestazioni, ma il peso che esse assumono nella motivazione del provvedimento. La tesi secondo cui la disciplina dell’art. 3, comma 7, l. n. 94/2009 non sarebbe applicabile all’attività del locale è comunque infondata: o l’attività rientra tra quelle per cui è consentito il servizio di controllo e questo va svolto nel rispetto dei requisiti, oppure non vi rientra e il servizio non è autorizzato a monte.
Anche la censura sulla mancanza del cartello della capienza massima è infondata, poiché nel caso concreto si contesta la violazione dell’art. 11, comma 2, D.P.C.M. del 2 marzo 2021 e non una prescrizione della Commissione di vigilanza. Le violazioni amministrative, inoltre, non sono richiamate come autonomo fondamento della sospensione, ma quali aspetti di una valutazione complessiva.
Nel respingere i motivi sulla carenza di istruttoria, il TAR richiama l’orientamento consolidato secondo cui l’art. 100 T.U.L.P.S. attribuisce al Questore il potere di sospendere la licenza degli esercizi che costituiscano un pericolo per l’ordine pubblico o la sicurezza dei cittadini, con finalità preventive e sindacato limitato alla manifesta irragionevolezza (Cons. Stato, sez. III, n. 8503 del 2019; Cons. Stato, sez. III, n. 6791 del 2018). La valutazione di pericolosità si fonda su una pluralità di elementi: le segnalazioni di aggressioni, le violazioni riscontrate, il ritrovamento della sostanza stupefacente e i precedenti provvedimenti di sospensione.
È invece fondato il motivo subordinato sulla durata. L’art. 9, comma 3, l. n. 287/1991 consente la protrazione oltre i quindici giorni solo per particolari esigenze specificamente motivate, con onere di darne espressamente conto nella motivazione. Nel caso concreto la Questura ha addotto la gravità e la recrudescenza dei fatti e l’altissima frequenza di reati: il primo riferimento è generico, il secondo non trova riscontro negli atti, dai quali emerge un solo reato accertato. Il ricorso è pertanto accolto parzialmente, con annullamento del provvedimento nella sola parte eccedente i quindici giorni; le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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