Responsabilità contabile definita con rito abbreviato e versamento della somma (Corte dei Conti Sez. giur. Umbria n. 28 del 28.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativo-contabile, il convenuto può chiedere la definizione alternativa del giudizio mediante il rito abbreviato previsto dall’art. 130 c.g.c., con pagamento di una somma non superiore al cinquanta per cento della pretesa risarcitoria azionata in citazione. La richiesta va proposta a pena di decadenza nella comparsa di risposta, previa acquisizione del parere concorde del Pubblico Ministero. Ammesso il rito con decreto che determina la somma da versare, il tempestivo e regolare pagamento impone la definizione del giudizio ai sensi dell’art. 130, ottavo comma, c.g.c., con condanna del convenuto alle spese del procedimento.
Il Fatto
La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale ha citato in giudizio il direttore sanitario di una azienda sanitaria locale dell’Umbria, chiedendo la condanna al risarcimento del danno erariale quantificato in 9.220,00 euro, oltre rivalutazione monetaria e spese. La pretesa riguardava una gestione amministrativa asseritamente connotata da colpa grave: mancato pagamento di tariffe di iscrizione di animali, tardive registrazioni di cessioni e omesse denunce di cucciolate, con conseguenti mancate entrate per l’azienda.
Il convenuto, nella comparsa di risposta, ha proposto istanza di accesso al rito abbreviato ex art. 130 c.g.c., offrendo 2.900,00 euro a tacitazione della pretesa, somma corrispondente a circa il trentuno per cento del richiesto. Il Pubblico Ministero ha reso parere positivo. La Sezione, con decreto del 26 febbraio 2024 n. 4, ha accolto l’istanza e fissato la somma da versare, rinviando alla camera di consiglio del 15 maggio 2024.
La Motivazione della Corte
Il convenuto ha depositato copia della reversale di incasso attestante il versamento della somma di 2.900,00 euro in favore dell’unità sanitaria locale, eseguito il 29 febbraio 2024. All’udienza del 15 maggio 2024 le parti hanno concluso per la definizione del giudizio secondo il verbale.
La Sezione ricostruisce il meccanismo del rito abbreviato disciplinato dall’art. 130 c.g.c., come introdotto dal d.lgs. n. 174/2016. La norma consente al convenuto, previa acquisizione del concorde parere del Pubblico Ministero, di presentare nella comparsa di risposta, a pena di decadenza, richiesta di definizione alternativa del giudizio mediante pagamento di una somma non superiore al cinquanta per cento della pretesa risarcitoria azionata in citazione.
Il Collegio rileva che la somma da pagare è stata determinata con il decreto di ammissione e che il responsabile ha provveduto al versamento. Accertato il tempestivo e regolare pagamento delle somme dovute, il giudizio va definito ai sensi dell’art. 130, ottavo comma, c.g.c., con le spese del procedimento poste a carico del convenuto.
La pronuncia conferma la logica deflattiva dell’istituto: una volta integralmente eseguito l’adempimento nei termini e secondo le modalità fissate dal decreto, il giudizio di responsabilità si chiude con declaratoria di definizione, senza ulteriore accertamento nel merito della pretesa. La condanna alle spese segue come effetto della definizione.
Nota della Redazione
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