Interdittiva antimafia illegittima per indizi risalenti e privi di attualità (TAR Abruzzo n. 276 del 28.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’informazione interdittiva antimafia presuppone un pericolo attuale e concreto di infiltrazione mafiosa, desumibile da indizi logicamente collegati tra loro in una rappresentazione unitaria. Non assolvono a tale funzione segnalazioni risalenti nel tempo, prive di esito processuale o sfociate in assoluzione per fatti estranei all’ambito mafioso, né il richiamo a rapporti di parentela con soggetti deceduti anni prima del provvedimento. La presenza di precedenti informative liberatorie impone alla Prefettura un onere motivazionale aggiuntivo, dovendo dare conto delle sopravvenienze che giustificano il mutato indirizzo. Il provvedimento che si limiti a enumerare elementi eterogenei, senza chiarire come essi convergano nel rischio di condizionamento, è illegittimo per difetto di motivazione e travisamento dei presupposti.
Il Fatto
La società ricorrente opera nel settore della raffinazione di olii alimentari. Il suo legale rappresentante aveva richiesto l’informazione antimafia ai sensi dell’art. 91 d.lgs. n. 159/2011, a seguito dell’attivazione della garanzia pubblica su un finanziamento bancario. Il Gruppo Interforze disponeva un accesso ispettivo per verificare l’eventuale riconducibilità occulta della compagine a soggetti controindicati.
Dopo l’audizione e la memoria procedimentale della società, la Prefettura adottava l’informazione interdittiva, fondandola su pregresse vicende giudiziarie di persone legate all’impresa, su controlli risalenti e su asserite opacità gestorie. La società impugnava il provvedimento davanti al TAR Abruzzo, deducendo travisamento dei fatti, motivazione apparente, contraddittorietà rispetto a precedenti liberatorie e violazione del principio di proporzionalità in rapporto alla prevenzione collaborativa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso, muovendo dalla distinzione tra fattispecie tipizzate e fattispecie atipiche di rischio, richiamando la giurisprudenza costituzionale sulla tassatività sostanziale degli indici. Passa poi all’esame analitico degli elementi valorizzati dalla Prefettura.
Quanto alla figura del dominus familiare dell’impresa, il Tribunale rileva che non sussiste alcuna sentenza di condanna, né frequentazioni o parentele con soggetti controindicati. Le segnalazioni sono assai risalenti e si sono chiuse senza conseguenze processuali, salvo il procedimento definito con assoluzione perché il fatto non sussiste o per estinzione del reato, per fattispecie estranee all’ambito mafioso. Analogo rilievo assume il rigetto, confermato in appello, della richiesta di misure di prevenzione personali. Le parentele richiamate riguardano soggetti deceduti molti anni prima del provvedimento, senza che sia spiegato come potessero ancora condizionare la società.
Le ulteriori figure esaminate — il rappresentante della società titolare del 10%, una dipendente, un congiunto estraneo alla compagine, un altro dipendente — non sorreggono il giudizio interdittivo: le vicende penali sono definite con assoluzione o estinzione, i controlli sono episodici e risalenti, e non è provato un ruolo diretto nel tentativo di infiltrazione. Anche il riferimento alle passate conduzioni di mezzi aziendali è enunciato ma non sviluppato.
La ricostruzione dei rapporti infragruppo, infine, non chiarisce come l’asserita opacità gestionale possa tradursi in influenza mafiosa. Il Collegio censura il metodo: gli elementi sono elencati senza un collegamento capace di unirli in una rappresentazione unitaria del pericolo, tanto più necessario in assenza di legami parentali con soggetti legati a clan. La presenza di due informative liberatorie rilasciate pochi anni prima, senza sopravvenienze motivate, integra inoltre contraddittorietà. Il provvedimento è annullato, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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