Interdittiva a cascata e white list: servono indizi ulteriori e personali (C.G.A.R.S. n. 373 del 28.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di iscrizione nella white list è disciplinato dagli stessi principi dell’interdittiva antimafia e richiede un giudizio probabilistico fondato su indizi gravi, precisi e concordanti, secondo il canone del più probabile che non. La propagazione “a cascata” del pericolo di infiltrazione mafiosa non può fondarsi sul solo dato derivativo del collegamento con una precedente misura. Nei casi di propagazione di secondo livello la legittimità del provvedimento esige la presenza di ulteriori elementi indiziari, ulteriori rispetto a quelli della prima misura e direttamente riferibili ai soggetti della compagine derivata. Ove tali indizi personali difettino, la misura non supera lo scrutinio di legittimità, perché il pericolo degraderebbe da concreto ad astratto. I rapporti di parentela assumono valore indiziante solo se inseriti in una ricostruzione complessiva delle vicende societarie e imprenditoriali del nucleo familiare.
Il Fatto
Una società operante nel settore edilizio, costituita nel 2019, chiedeva alla Prefettura l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, ai sensi del comma 52 dell’art. 1 della legge n. 190/2012. Dopo il preavviso di diniego ex art. 10-bis della legge n. 241/1990, l’amministrazione adottava il provvedimento di rigetto, valorizzando la posizione del padre dell’amministratore unico, destinatario di misura interdittiva, e quella dello zio, ritenuto soggetto controindicato, oltre a cointeressenze economiche tra i predetti.
Il TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, respingeva il ricorso. La società proponeva appello, deducendo la violazione della normativa in materia e l’illegittimo rilievo assegnato al mero rapporto di parentela. Il C.G.A.R.S. respingeva l’istanza cautelare con ordinanza n. 263/2023.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 57 del 2020, secondo cui i rapporti di parentela sono sufficientemente indizianti quando assumono intensità tale da far ritenere una conduzione familiare e una regia collettiva dell’impresa. Su questa base esclude che un’informativa meramente “a cascata” possa superare il giudizio di legittimità: sarebbe irragionevole ammettere provvedimenti di terzo livello motivati solo dall’assunzione di un soggetto già interdetto, in assenza di ulteriori elementi.
Nel caso concreto il Collegio riconosce un secondo livello di propagazione, perché la nuova misura colpisce un imprenditore per aver assunto un soggetto già destinatario di provvedimento limitativo. Il provvedimento è tuttavia ritenuto immune dai vizi dedotti non per il solo rapporto di parentela, ma perché i rapporti familiari sono stati valutati insieme alla ricostruzione diacronica delle vicende societarie. Viene richiamato il precedente interdittivo del 2017 a carico della precedente società, amministrata dalla madre dell’appellante e dal coniuge, nel quale aveva prestato attività il fratello di quest’ultimo, soggetto condannato per associazione di tipo mafioso e destinatario di confisca.
Il Collegio valorizza la continuità del settore di attività, l’assunzione della madre da parte del figlio amministratore, il permanere del rapporto di coniugio e di affinità con il soggetto sconsigliato, la residenza anagrafica del padre presso la sede legale della società e la dimora effettiva del soggetto controindicato. Su questa base ritiene non illegittimo presumere che la partecipazione della genitrice realizzi una vera cointeressenza economica, con possibile regia occulta e funzione di prestanome del figlio.
Il Collegio formula quindi il principio di chiusura: nei casi di propagazione a cascata la legittimità di ogni ulteriore provvedimento riposa sulla necessaria presenza, oltre al dato derivativo, di qualche ulteriore elemento indiziario direttamente riferibile ai soggetti dell’impresa derivata. Il canone del più probabile che non, richiamato nel precedente C.G.A.R.S. n. 529 del 2023, non può essere trasfigurato nel suo contrario. Respinti anche i motivi sul principio di proporzionalità e sull’art. 41 Cost., l’appello è rigettato con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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