Nesso causale tra gestione e contaminazione nel piano di caratterizzazione (TAR Sicilia n. 291 del 28.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione, anche per un solo parametro, impone al responsabile la presentazione del piano di caratterizzazione ai sensi dell’art. 242 del d.lgs. n. 152/2006, che la Regione autorizza previa conferenza di servizi. L’ordine di caratterizzazione non può però essere rivolto al gestore sulla sola base della sua qualità. Gli interventi di caratterizzazione e bonifica sono imponibili ai soli soggetti responsabili dell’inquinamento, individuati all’esito di un’istruttoria adeguata che dimostri il nesso di causalità tra condotta commissiva o omissiva ed evento contaminante. Non è configurabile una responsabilità oggettiva del proprietario o gestore dell’area in ragione della sola titolarità del sito. La carenza dell’accertamento eziologico determina l’annullamento del provvedimento impositivo.
Il Fatto
La società ricorrente gestisce una discarica per rifiuti non pericolosi. A seguito di monitoraggi protratti dal 2017 al 2024, l’ARPA e l’Amministrazione regionale hanno rilevato il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione nella matrice acqua, in particolare in corrispondenza di un piezometro, mentre suolo e sottosuolo risultavano nei limiti. Con due note del giugno e del luglio 2024 l’Assessorato regionale ha ordinato alla società la redazione del piano di caratterizzazione di cui all’art. 242 del d.lgs. n. 152/2006, sull’intero sito.
La società ha impugnato tali atti e il parere dell’ARPA, deducendo l’incompetenza della Regione, l’assenza di prova del nesso causale tra gestione della discarica e contaminazione, l’attribuzione del fenomeno a valori di fondo naturali e l’omessa considerazione delle proprie evidenze tecniche. Si sono costituiti l’Assessorato, l’ARPA, il Comune e la Città Metropolitana, sostenendo la legittimità degli atti e l’operatività del principio chi inquina paga.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il motivo di incompetenza. L’art. 244, secondo comma, del d.lgs. n. 152/2006 attribuisce alla Provincia la diffida del responsabile, ma il successivo art. 242, terzo comma, prevede che la Regione autorizzi il piano di caratterizzazione. Il rilevato superamento dei parametri, non contestato, giustifica quindi l’ordine regionale sotto il profilo della competenza e della conoscenza dettagliata della situazione di fatto.
Diversa è la questione della individuazione del responsabile. Il Collegio richiama il precedente della stessa Sezione n. 1846 del 4 giugno 2021, secondo cui gli interventi di caratterizzazione e messa in sicurezza possono essere imposti ai soli soggetti che abbiano generato la contaminazione tramite un proprio comportamento, legato all’inquinamento da un nesso di causalità. Non è configurabile una responsabilità oggettiva del gestore in ragione della sola qualità ricoperta.
Nel caso concreto l’Amministrazione non ha dimostrato che la società abbia causato o contribuito in modo diretto alla contaminazione, né ha provato il nesso eziologico con prove oggettive. La stessa nota impugnata si esprime in termini dubitativi, affermando che le integrazioni non hanno chiarito se si tratti di valori di fondo naturale o di attività di gestione della discarica. Il difetto istruttorio è quindi evidente.
Il ricorso è pertanto accolto quanto alle due note assessoriali, annullate nella parte in cui identificano la ricorrente come responsabile e le ordinano di redigere il piano, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti all’esito di una rinnovata istruttoria. È invece inammissibile l’impugnazione del parere ARPA, atto di natura endoprocedimentale. Le spese sono integralmente compensate.
Nota della Redazione
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