Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del giudizio di ottemperanza (TAR Molise n. 118 del 24.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza la sopravvenuta dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione, per essersi l’amministrazione integralmente conformata al giudicato, determina la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione il ricorrente conserva la piena disponibilità dell’azione e può rinunciarvi o dichiarare di avere perduto ogni interesse alla decisione. In tal caso il giudice amministrativo, in ossequio al principio dispositivo, non ha il potere di procedere d’ufficio né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, ed è tenuto alla declaratoria di improcedibilità. La verifica dell’avvenuta satisfazione delle pretese costituisce presupposto della pronuncia in rito.

Il Fatto

Con una precedente sentenza il TAR Molise aveva condannato in solido la Regione e l’Agenzia Regionale per la Ricostruzione post sisma al risarcimento dei danni patiti dai ricorrenti, liquidando le rispettive poste e riconoscendo la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi e legali. La decisione era rimasta inappellata e si era formato il giudicato.

Non essendo stato eseguito il pagamento, i ricorrenti hanno proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo di ordinare alle amministrazioni la piena esecuzione del giudicato e, in caso di inerzia, la nomina di un commissario ad acta, oltre alla condanna alle spese. L’amministrazione, costituitasi, aveva inizialmente rappresentato di non aver provveduto al pagamento per problematiche legate all’approvazione del bilancio, prospettando una rapida ottemperanza. Nel prosieguo i ricorrenti hanno dedotto che la Regione aveva riconosciuto quanto di loro spettanza e hanno concluso per l’improcedibilità del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che le parti ricorrenti hanno rappresentato di non avere più interesse alla decisione di merito, dichiarandosi soddisfatte di quanto riconosciuto dalla Regione. La questione giuridica attiene dunque alla sorte del giudizio di ottemperanza quando sopravvenga la carenza di interesse per effetto della conformazione dell’amministrazione al giudicato.

Il Tribunale richiama il principio per cui, sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, il ricorrente ha la piena disponibilità dell’azione. Egli può quindi rinunciare al ricorso o dichiarare di avere perduto ogni interesse alla decisione. A fronte di tale dichiarazione il giudice amministrativo, in ossequio al principio dispositivo, non dispone del potere di procedere d’ufficio né di quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire.

La conseguenza è la declaratoria di improcedibilità del ricorso. Il Collegio conforta l’approdo con il richiamo alla giurisprudenza amministrativa, segnatamente Consiglio di Stato, Sez. IV, 12 settembre 2016, n. 3848, e TAR Campania – Napoli, Sez. VIII, sentenza n. 3066 del 7 maggio 2021.

Quanto alle spese, il Tribunale le compensa tra le parti costituite, tenuto conto delle peculiari circostanze specifiche della causa. La pronuncia resta sul piano processuale: il giudice non accerta nel merito l’esatto adempimento, ma si limita a prendere atto della sopravvenuta caducazione dell’interesse, definendo il giudizio con la pertinente statuizione in rito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *