Parere negativo della Capitaneria su concessione demaniale privo delle regole tecniche applicate (TAR Sicilia n. 292 del 28.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il parere negativo reso dalla Capitaneria di porto in sede di conferenza di servizi è carente di motivazione quando si fondi sulle sole conoscenze tecnico-marinaresche del personale operante, senza indicare le regole tecniche applicate al caso concreto. L’esercizio della discrezionalità tecnica presuppone l’applicazione di regole scientifiche, anche non esatte e dunque opinabili, ma sempre esplicitate. In difetto di tale indicazione il giudice amministrativo non può verificare la correttezza dell’apprezzamento e resta preclusa la tutela dell’interesse legittimo. Non è ammessa l’integrazione postuma in giudizio della motivazione quando venga in rilievo l’esercizio di un potere discrezionale.
Il Fatto
La società ricorrente gestiva un’attività di ormeggio nel Porto Piccolo di Siracusa ed era già titolare di una concessione demaniale marittima per complessivi mq 2663,56, tra specchi acquei e suolo demaniale. Con istanza del 2 marzo 2021 ha chiesto l’ampliamento della concessione per installare due moduli aggiuntivi di pontili galleggianti, su una superficie ulteriore di mq 825,64.
La Struttura territoriale dell’Ambiente ha avviato una conferenza di servizi asincrona, acquisendo il parere sfavorevole della Capitaneria di porto, motivato sull’incremento del traffico portuale, sulla saturazione degli spazi già concessi e sul conseguente nocumento per la sicurezza della navigazione. La conferenza si è conclusa in senso negativo. Dopo le osservazioni della società, l’Amministrazione ha riavviato la conferenza; la Capitaneria ha confermato il proprio dissenso, richiamando la propria valutazione tecnica fondata sulle conoscenze del personale operante. La determinazione conclusiva negativa è stata impugnata con ricorso per annullamento e risarcimento del danno.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di difetto di legittimazione passiva della Capitaneria e del Ministero, poiché la conferenza si è conclusa negativamente proprio per effetto del parere sfavorevole della Capitaneria, ritualmente impugnato.
Nel merito, il ricorso è fondato in parte. Entrambi i pareri della Capitaneria risultano carenti di motivazione: non sono appuntati su regole tecniche o su documentazione tecnica di supporto idonea a esternare le paventate ragioni ostative all’installazione dei moduli galleggianti. Il secondo parere dichiara espressamente di fondarsi sulle conoscenze tecnico-marinaresche del personale operante, non su regole tecniche.
Il Tribunale ricostruisce la distinzione tra discrezionalità tecnica e discrezionalità amministrativa. La prima è preordinata all’apprezzamento di fatti complessi in fase istruttoria mediante regole scientifiche, anche non esatte, in grado di fornire risultati opinabili. Al giudice è precluso sostituirsi alla valutazione dell’Amministrazione, ma il sindacato deve spingersi fino alla verifica della corretta applicazione delle regole tecniche utilizzate. Poiché la Capitaneria non ha reso note tali regole, il controllo ab externo resta impossibilitato.
Non soccorrono le difese erariali, essendo inammissibile ogni integrazione postuma della motivazione in giudizio (richiamate Cons. Stato n. 6620/2024 e TAR Campania, Salerno, n. 1805/2024). I parametri delle linee guida regionali per i nuovi porti turistici sono inapplicabili alla fattispecie, ma il loro richiamo da parte della ricorrente conferma la genericità dei pareri, che non valutano la possibilità di apporre condizioni o modifiche al progetto ai sensi dell’art. 14-bis, comma 3, l. n. 241/1990 e dell’art. 18, comma 3, l.r. n. 7/2019.
La domanda caducatoria è accolta, con annullamento dei pareri e, in via derivata, della determinazione conclusiva, e con obbligo di avviare una nuova conferenza nel rispetto dell’effetto conformativo. È invece respinta la domanda risarcitoria: la natura pretensiva dell’interesse e il difetto di motivazione non consentono di accertare l’effettiva spettanza del bene della vita, residuando discrezionalità nella riedizione del potere, con il limite dell’art. 34, comma 2, cod. proc. amm.. Spese compensate per eccezionali ragioni.
Nota della Redazione
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