Ottemperanza al giudicato e onere della prova dell’inadempimento della P.A. (TAR Sicilia n. 2932 del 22.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato, il creditore assolve l’onere probatorio dimostrando il fatto costitutivo del proprio diritto, cioè l’esistenza di una decisione del giudice ordinario passata in giudicato e la ritualità della relativa notificazione. Grava invece sull’amministrazione l’onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi che rendono inefficace quel titolo, ai sensi dell’art. 2697 c.c.. La mera costituzione in giudizio, senza alcuna allegazione utile a giustificare l’inadempimento, non integra tale prova. Ne consegue la persistenza dell’obbligo dell’amministrazione di ottemperare integralmente al giudicato, con nomina del commissario ad acta per l’ipotesi di inutile decorso del termine assegnato.

Il Fatto

Con sentenza n. 895/2024 il Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, ha accertato il diritto della ricorrente a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, l. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2023/2024, condannando il Ministero dell’Istruzione ad accreditare la somma di euro 1.500,00 oltre interessi legali.

La sentenza è stata notificata il 10 maggio 2024 ed è passata in giudicato. L’amministrazione non ha però adottato alcun atto di concreta esecuzione. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza, chiedendo l’ordine di dare seguito al giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inattività e la condanna alle spese con distrazione in favore del difensore antistatario. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato la ritualità del ricorso: la notificazione del titolo esecutivo, il passaggio in giudicato della sentenza e il superamento del termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. Sotto questo profilo la domanda è ammissibile.

Sul piano sostanziale il Tribunale richiama il principio secondo cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi dei diritti vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 c.c. La ricorrente ha fornito la prova del fatto costitutivo, ossia la decisione del giudice ordinario passata in giudicato, secondo la previsione dell’art. 112, comma II, lett. c) c.p.a..

Incombeva pertanto all’amministrazione l’onere di dimostrare l’inefficacia di quel titolo. Il Ministero non ha però dedotto alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento. La costituzione di mera forma non è sufficiente a contrastare la pretesa esecutiva.

Da ciò deriva l’affermazione della persistenza dell’obbligo di ottemperare integralmente al giudicato nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Il Collegio precisa che l’obbligo copre anche le spese e i diritti successivi all’emissione del titolo, nei limiti delle attività necessarie per conseguirne il passaggio in giudicato e quelle di registrazione. Non sono invece dovute le eventuali spese di precetto, perché il ricorso a strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza ex art. 112 c.p.a. è imputabile alla libera scelta del creditore.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Tribunale nomina fin d’ora commissario ad acta il direttore generale della Direzione per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega a dirigente o funzionario del medesimo Ufficio, che provvederà entro novanta giorni dalla scadenza del termine assegnato all’amministrazione. Al commissario non spetta alcun compenso, rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, come richiamato dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015, con richiamo a un consolidato orientamento dei giudici amministrativi. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 500,00, oltre oneri di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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