Silenzio e acquisizione sanante travolti dalla revocazione della sentenza presupposto (TAR Puglia n. 1339 del 05.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il rigetto dell’istanza di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 adottato dall’amministrazione, sia pure in senso negativo, esaurisce l’obbligo di provvedere e rende improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse l’incidente di esecuzione proposto ai sensi dell’art. 117, comma 3, cod. proc. amm. nel giudizio sul silenzio. I motivi aggiunti che impugnino quel provvedimento vanno valutati alla luce degli effetti rescindenti e rescissori del giudizio di revocazione: se la sentenza che costituiva il presupposto dell’obbligo di provvedere è annullata in fase rescindente e riformata in fase rescissoria, le censure di violazione ed elusione del giudicato decadono per difetto del presupposto. La sopravvenuta caducazione del titolo giudiziale che fondava la pretesa del privato travolge l’intero contenzioso, imponendo il rigetto dei motivi aggiunti.
Il Fatto
Nel 2002 il dante causa degli odierni ricorrenti ha avviato un giudizio civile per il risarcimento del danno derivante dalla realizzazione, su un’area di sua proprietà, di un istituto tecnico. Il Tribunale civile ha dichiarato il difetto di giurisdizione; la causa è stata riassunta davanti al TAR Puglia, che con la sentenza n. 985/2020 ha respinto nel merito la domanda risarcitoria e dichiarato inammissibile, per difetto di giurisdizione, quella relativa all’indennità di occupazione legittima.
Su quella pronuncia gli eredi hanno fondato una diffida alla Provincia di Brindisi perché adeguasse la situazione di diritto a quella di fatto, mediante accordo ricognitivo o provvedimento di acquisizione sanante. Formatosi il silenzio, hanno proposto ricorso, poi definito con sentenza di accoglimento parziale e nomina del Commissario ad acta. Dopo una lunga serie di incidenti, la Provincia ha adottato la nota prot. n. 542 del 06.01.2024, rigettando l’istanza sull’assunto dell’intervenuta usucapione ultraventennale. Da qui i motivi aggiunti e il nuovo esame della vicenda.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’incidente di esecuzione ex art. 117, comma 3, cod. proc. amm. e ne dichiara l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. La Provincia ha infatti esternato una manifestazione di volontà provvedimentale, sia pure negativa, prima che il Commissario adottasse concreti atti sostitutivi. L’obbligo di provvedere risulta pertanto soddisfatto e la procedura commissariale non ha più ragione di proseguire.
Quanto ai motivi aggiunti, il Tribunale ne rileva l’infondatezza in ragione della sopravvenuta sentenza n. 1334 del 03.12.2024, che ha accolto la revocazione proposta dalla Provincia avverso la sentenza n. 985/2020. In fase rescindente è stata annullata la parte in cui quella pronuncia aveva qualificato come illecito permanente la mancata emanazione del decreto finale di esproprio, e la parte in cui aveva ritenuto che l’area fosse rimasta di proprietà del ricorrente per effetto della sola richiesta risarcitoria non abdicativa.
In fase rescissoria, la sentenza revocata è stata confermata nella reiezione del ricorso, ma sul diverso presupposto della legittimità dell’occupazione delle aree espropriate. Il carattere bifasico del giudizio revocatorio produce effetti caducatori e sostitutivi: cade il titolo giudiziale su cui i ricorrenti avevano costruito la pretesa di acquisizione sanante.
Da qui il rigetto delle censure di nullità per violazione ed elusione del giudicato ex art. 21-septies legge n. 241/1990: manca il presupposto stesso della dedotta elusione, perché il giudicato invocato è stato riformato. Il Collegio liquida infine il compenso del Commissario ad acta in € 1.200,00, oltre accessori, a carico della Provincia, e compensa integralmente le spese del giudizio in ragione della peculiarità e difficoltà della complessiva controversia.
Nota della Redazione
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