Ottemperanza al giudicato e onere della prova dell’inadempimento (TAR Sicilia n. 2933 del 22.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, il ricorrente che agisce per l’esecuzione del giudicato prova il fatto costitutivo del proprio diritto, costituito dalla decisione del giudice ordinario passata in giudicato, secondo la previsione dell’art. 112, comma II, lett. c) c.p.a.. Grava invece sull’amministrazione, in applicazione dell’art. 2697 c.c., l’onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi di quel diritto. In mancanza di una valida giustificazione dell’inadempimento, persiste l’obbligo di ottemperare integralmente al giudicato nel termine assegnato dal giudice. Decorso inutilmente tale termine, si nomina commissario ad acta un dirigente della stessa amministrazione, senza diritto a compenso.

Il Fatto

Con sentenza n. 2901/2024 il Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, ha accertato il diritto della ricorrente a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2017/18 e 2020/21, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della carta per il valore nominale di euro 1.000,00 oltre accessori.

La sentenza è stata notificata e, come da attestazione in atti, è passata in giudicato. L’amministrazione non ha però adottato alcun atto di concreta esecuzione. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di dare seguito al giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inattività e la condanna alle spese. L’amministrazione si è costituita con atto di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato la ritualità del ricorso: la notificazione del titolo esecutivo, il passaggio in giudicato della sentenza e il superamento del termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996 risultano soddisfatti.

Il nucleo argomentativo riguarda la distribuzione dell’onere probatorio. Il Tribunale richiama il principio per cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi dei diritti vanno provati da chi ha interesse a eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 c.c.. La ricorrente ha fornito la prova del fatto costitutivo, ossia la decisione del giudice ordinario passata in giudicato.

Su questa base, incombeva all’amministrazione provare l’inefficacia di tali fatti o il prodursi delle condizioni che ne escludessero il diritto. L’ente non ha però dedotto alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento. Ne deriva l’affermazione della persistenza dell’obbligo di ottemperare integralmente al giudicato, nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.

L’obbligo di eseguire il giudicato è stato affermato anche per le spese e i diritti successivi all’emissione del titolo, nei limiti delle attività necessarie al passaggio in giudicato e alla registrazione. Non sono invece dovute le eventuali spese di precetto, perché il ricorso a strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza ex art. 112 c.p.a. è imputabile alla libera scelta del creditore.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Collegio ha nominato fin d’ora commissario ad acta il direttore generale della Direzione per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega e termine di novanta giorni dalla scadenza di quello assegnato all’amministrazione. Il commissario non ha diritto a compenso, perché dirigente dello stesso Ministero, in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, richiamato dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015, con richiamo a T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, n. 479 del 2025 e ad altre pronunce conformi. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 500,00, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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