Responsabilità della P.A. da ritardo e onere di prova del lucro cessante (C.G.A.R.S. n. 167 del 04.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La responsabilità della Pubblica Amministrazione per illegittimo esercizio della funzione pubblicistica ha natura extracontrattuale, ai sensi dell’art. 2043 c.c., non configurandosi nel procedimento amministrativo un rapporto obbligatorio tra le parti. Il danno da lesione di interessi legittimi è risarcibile solo se l’esercizio illegittimo del potere ha inciso su un bene della vita che il privato aveva titolo per mantenere o ottenere, e l’ingiustizia del danno deve essere provata. Sul piano probatorio trovano applicazione gli artt. 2697 c.c. e 115 cod. proc. civ., non il metodo acquisitivo: il danneggiato deve dimostrare il danno e il suo ammontare, l’ingiustizia e il nesso causale, oltre al profilo soggettivo della colpa. La liquidazione equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c. presuppone la prova dell’an debeatur e non supplisce all’assenza di elementi sull’esistenza del pregiudizio. Il ritardo nel rilascio di un titolo abilitativo non determina di per sé aumento dei profitti, occorrendo la dimostrazione dell’avviamento e dell’elasticità della domanda rispetto all’offerta.
Il Fatto
La società appellante chiedeva al TAR Sicilia la condanna del Comune al rilascio della concessione di suolo pubblico richiesta il 21 gennaio 2019 e al pagamento del risarcimento del danno da ritardo ex art. 2-bis, comma 1, legge n. 241/1990, oltre all’indennizzo ex comma 1-bis. Nelle more la concessione veniva rilasciata il 24 settembre 2019, oltre il termine di novanta giorni previsto dal regolamento comunale per la TOSAP.
Il TAR dichiarava la cessazione della materia del contendere sull’azione avverso il silenzio e, con sentenza n. 56/2021, rigettava le domande risarcitoria e indennitaria. La società proponeva appello, limitando in questa sede la pretesa al solo danno patrimoniale, quantificato in € 36.000,00 in base ai ricavi presuntivamente ricavabili dalla collocazione di otto tavoli sull’area esterna.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto il formato giudicato parziale interno sulla sentenza di primo grado, per la parte relativa al danno non patrimoniale e all’indennizzo, non riproposti in appello.
Nel merito richiama il contrasto giurisprudenziale sulla natura dell’azione risarcitoria e richiama Ad. Plen. n. 7/2021, che ha qualificato la responsabilità come extracontrattuale: nel procedimento amministrativo non sussiste un rapporto paritario tra le parti, ma due situazioni attive, il potere della P.A. e l’interesse legittimo del privato. Ne deriva la centralità dell’ingiustizia del danno, da dimostrare in giudizio con la lesione del bene della vita ambito.
La Corte ribadisce che l’onere della prova grava sul danneggiato e che il risarcimento non è conseguenza automatica dell’illegittimità provvedimentale: occorre provare il danno-evento e il danno-conseguenza, il nesso causale secondo la teoria condizionalistica e un giudizio di prognosi ex ante. Quanto al profilo soggettivo, il ritardo non integra di per sé la colpa, da escludersi in presenza di errore scusabile.
Sul quantum la Corte ritiene dirimente il rilievo che la quantificazione proposta muove da un dato non dimostrato: la collocazione dei tavoli su area demaniale non costituisce indice certo di aumento dei profitti, poiché l’aumento dell’offerta non implica parallelo aumento della domanda. Sarebbe stata necessaria una verifica dell’avviamento e dell’elasticità della domanda, con studio dei ricavi e dei costi; le ricevute fiscali relative a mesi e giorni diversi sono insufficienti.
La liquidazione equitativa non soccorre, perché presuppone la prova dell’esistenza del danno. L’appello è pertanto respinto e le spese del grado sono compensate per l’assenza di significativa attività difensiva del Comune.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1226 c.c. – Valutazione equitativa del danno
- Art. 2043 c.c. – Risarcimento per fatto illecito
- Art. 2056 c.c. – Valutazione dei danni
- Art. 2697 c.c. – Onere della prova