Sopravvenuta esecuzione della sentenza e improcedibilità del ricorso in ottemperanza (TAR Abruzzo n. 301 del 18.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo di ottemperanza la sopravvenuta esecuzione della sentenza da parte dell’amministrazione, intervenuta nel corso del giudizio, determina la carenza sopravvenuta di interesse e l’improcedibilità del ricorso. Il ricorrente conserva la piena disponibilità dell’azione fino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione e può dichiarare di avere perduto ogni interesse alla pronuncia. Il giudice, in omaggio al principio dispositivo, non ha né il potere di procedere d’ufficio né quello di sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire, e non può decidere la controversia nel merito.

Il Fatto

Un Vice Ispettore della Polizia di Stato aveva chiesto il trasferimento presso la sede di lavoro indicata per prestare assistenza alla madre, ai sensi dell’art. 33, comma 5, legge n. 104/1992. L’istanza era stata rigettata dal Ministero dell’Interno e il conseguente ricorso, definito con sentenza passata in giudicato, aveva accolto i motivi aggiunti con annullamento del diniego.

Non essendo intervenuta alcuna esecuzione, il ricorrente diffidava l’amministrazione e, in mancanza di risposta, proponeva ricorso per ottemperanza, chiedendo la declaratoria dell’obbligo di esecuzione e la nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio la Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato disponeva il trasferimento con effetto immediato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la difesa del ricorrente ha depositato il provvedimento di esecuzione e, con successiva nota, ha dichiarato che il ricorso «si presta ad essere dichiarato improcedibile alla luce della sopravvenuta esecuzione della sentenza nelle more del giudizio», insistendo per la condanna alle spese. Su questa base il Tribunale individua la questione giuridica nella sorte del giudizio di ottemperanza quando l’amministrazione abbia medio tempore dato esecuzione al dictum del giudice.

Il principio applicato è quello della piena disponibilità dell’azione da parte del ricorrente fino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione. In tale evenienza il giudice non ha il potere di procedere d’ufficio né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire: non può quindi che dichiarare l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui la dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito alla decisione del ricorso comporta l’improcedibilità dell’impugnazione, non potendo in tal caso, in omaggio al principio dispositivo, il giudice decidere la controversia nel merito, imponendosi una declaratoria in conformità. Vengono citate T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 2 febbraio 2011, n. 971, T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 8 novembre 2010, n. 33224 e T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 4 settembre 2015, n. 4288.

Quanto alle spese, il Tribunale ritiene sussistenti giusti motivi per disporne l’integrale compensazione. La sentenza è dichiarata eseguita dall’Autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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