Conflitto di interessi e comparazione delle istanze concorrenti nelle concessioni demaniali (TAR Sicilia n. 1928 del 18.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di rinnovo delle concessioni demaniali marittime l’obbligo di astensione dei componenti del Comitato di Gestione, previsto dal regolamento dell’ente, ha natura cumulativa: non si esaurisce nella astensione dal voto, ma impone anche l’allontanamento dalla seduta. La violazione di tale duplice obbligo rende illegittimo l’atto consultivo e, per illegittimità derivata, il provvedimento di diniego che su di esso si fonda. In presenza di più domande di concessione, anche ove una provenga da un ente pubblico, l’Amministrazione deve attivare la comparazione ex art. 37 cod. nav. e applicare i criteri del regolamento d’uso: la prevalenza dell’istanza pubblica non è automatica, ma richiede la verifica di una ragione qualificata di tutela dell’interesse generale, in condizioni di parità con gli operatori privati. Il diniego che ometta tale valutazione comparativa è viziato per difetto di istruttoria e violazione di legge.
Il Fatto
Una società titolare di una concessione demaniale marittima per un’area del Molo Marullo, destinata a sede operativa dell’avvisatore marittimo, ha chiesto il rinnovo quadriennale del titolo prima della scadenza. Nel corso della pubblicazione prevista dall’art. 18 del Regolamento del Codice della Navigazione è pervenuta la manifestazione di interesse della Capitaneria di Porto locale, che ha rappresentato l’esigenza di utilizzare il compendio per fini istituzionali.
Il Comitato di Gestione ha espresso parere favorevole al rigetto; è seguito il preavviso di rigetto ex art. 10-bis legge n. 241/1990, le osservazioni della società e la conferma della proposta negativa. Il Commissario straordinario ha quindi respinto l’istanza e, poco dopo, è stata emessa l’ingiunzione di sgombero. La società ha impugnato l’intera sequenza davanti al TAR, che in sede cautelare ha sospeso l’efficacia dell’ordine di sgombero.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il primo motivo. L’art. 10 del Regolamento del Comitato prevede che i componenti si allontanino dalla seduta e si astengano dalla votazione in caso di interessi personali, di interessi di parenti e affini, nonché in tutti gli ulteriori casi di incompatibilità o conflitto di interessi. La formula è aperta e ricomprende ogni situazione in cui l’interesse del componente possa divergere da quello dell’organo. Il verbale documenta che due membri dichiararono il proprio conflitto e si astennero dal voto, ma rimasero in seduta: è proprio l’inosservanza del secondo obbligo, cumulativo al primo, a travolgere la delibera.
L’illegittimità dell’atto consultivo si propaga al diniego, perché l’art. 8, comma 3, lett. f), legge n. 84/1994 impone al Presidente di provvedere sulle concessioni sentito il Comitato. Il TAR esamina comunque gli altri motivi, in ossequio alla corrispondenza tra chiesto e pronunciato richiamata dall’Adunanza Plenaria n. 5 del 2015.
Il secondo motivo è respinto. Il parere del Comitato, non vincolante, va acquisito al termine dell’istruttoria e dunque prima del preavviso di rigetto; le osservazioni del privato sono destinate al Presidente e non richiedono una nuova consultazione dell’organo, che contrasterebbe con l’economicità dell’azione amministrativa. Il diniego è adeguatamente motivato per relationem agli atti istruttori richiamati e resi disponibili.
È invece fondato il terzo motivo. Il RUP aveva ritenuto la comparazione non necessaria, trattandosi di istanze di diversa rilevanza. Il Collegio ritiene che l’art. 37 cod. nav. e l’art. 4.2.2 del Regolamento d’uso impongano la valutazione comparativa in presenza di più domande, senza distinzione tra soggetti pubblici e privati. La prevalenza dell’ente pubblico è ammessa solo quando necessaria a curare l’interesse generale, secondo il principio enunciato da Cons. Stato n. 11334/2022, che assicura la tenuta del quadro interno rispetto ai principi eurounitari di concorrenza e parità tra operatori.
Il quarto motivo è respinto, involgendo valutazioni discrezionali non sindacabili in assenza di comparazione. L’accoglimento dei motivi fondati determina l’illegittimità derivata dell’ingiunzione di sgombero. Gli atti sono annullati, salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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