Contributo ART dovuto anche per il noleggio autobus con conducente (Cons. Stato n. 3033 del 17.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle controversie sul contributo dovuto all’Autorità di Regolazione dei Trasporti, la delibera che individua la platea dei soggetti tenuti e i criteri di quantificazione non è immediatamente lesiva quando il quantum sia determinato con atti successivi. L’azione di accertamento negativo del credito è pertanto inammissibile se non viene tempestivamente impugnato l’atto applicativo che quantifica la pretesa e diffida al pagamento, poiché diversamente si aggira il termine decadenziale di cui all’art. 29 c.p.a. A seguito della novella del 2018, sono soggetti passivi tutti gli operatori economici operanti nel settore del trasporto, senza distinzione tra soggetti direttamente regolati e meri beneficiari della regolazione: vi rientrano anche i servizi occasionali di noleggio autobus con conducente, che fruiscono dell’attività regolatoria dell’Autorità in materia di accesso alle autostazioni.

Il Fatto

La società appellante, esercente attività di trasporto di persone in proprio e per conto terzi, agiva dinanzi al TAR Piemonte per l’accertamento della non debenza del contributo per l’anno 2019, richiesto dall’Autorità con note del settembre e dell’ottobre 2023 e poi reiterato con determinazioni del gennaio 2024. La società contestava in particolare la computazione, nella base di calcolo, del fatturato derivante dal noleggio autobus con conducente, componente decisiva per il superamento della soglia di esenzione.

Il giudice di primo grado superava l’eccezione di tardività e dichiarava inammissibile il ricorso, richiamando la decisione della Sezione n. 9101 del 13 novembre 2024: l’azione di accertamento negativo avrebbe aggirato il termine decadenziale per l’impugnazione della delibera presupposta. La società proponeva appello, censurando la declaratoria e riproponendo i motivi assorbiti in prime cure.

La Motivazione della Corte

Il Collegio corregge l’impostazione del TAR. La delibera n. 141/2018 determina la platea dei tenuti e i criteri di quantificazione, ma non il quantum: rispetto allo specifico errore dedotto, essa non è immediatamente lesiva. Il provvedimento che consolida la posizione autoritativa è dunque la richiesta di pagamento, che quantifica il dovuto e materializza la lesione.

Tale correzione non muta l’esito. L’atto recante la quantificazione e la diffida è del 5 settembre 2023, mentre il ricorso introduttivo risulta notificato il 7 dicembre 2023, oltre il termine decadenziale di cui all’art. 29 c.p.a. La nota del 17 ottobre 2023 è meramente confermativa, priva di contenuti dispositivi e di autonoma lesività. L’inammissibilità va pertanto confermata, sia pure con diversa motivazione, in aderenza al principio per cui l’azione di accertamento degli interessi legittimi non può aggirare il termine per l’azione di annullamento (Sez. VI n. 9101/2024; Sez. VI n. 6323/2024).

Nel merito, la Corte ritiene infondata la tesi dell’estraneità del noleggio con conducente. L’art. 37, comma 6, lett. b), del D.L. n. 201/2011, nel testo vigente, individua gli obbligati negli operatori per i quali l’Autorità abbia concretamente avviato l’esercizio delle competenze. La delibera n. 141/2018 assoggetta a contribuzione i servizi di trasporto passeggeri “con ogni modalità effettuata”: definizione ampia, che abbraccia servizi regolari e servizi occasionali.

La Corte valorizza la delibera n. 56/2018, che disciplina l’accesso alle autostazioni, e i poteri ispettivi e informativi dell’Autorità: funzioni di regolazione esercitate in materia di infrastrutture fruite anche dal vettore che svolge noleggio. Richiamando l’orientamento della Sezione a partire dalla decisione n. 132 del 2021 e da Cons. Stato n. 2554 del 2023, il Collegio conferma che i soggetti passivi sono tutti gli operatori del settore, senza distinzione tra regolati e beneficiari. L’appello è quindi respinto, con conferma dell’esito di primo grado e condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *