Accesso agli atti di gara nota sopravvenuta impone motivi aggiunti (TAR Sicilia n. 1367 del 08.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il silenzio-diniego formatosi sull’istanza di accesso agli atti non consuma il potere dell’amministrazione, che può sempre adottare un provvedimento espresso. La nota espressa sopravvenuta, anche se rilasciata dopo la formazione del silenzio, costituisce atto di conferma a carattere rinnovativo, modifica la realtà giuridica e riapre i termini per il ricorso giurisdizionale. Ne consegue che il ricorso originariamente proposto avverso il silenzio deve essere specificamente integrato con motivi aggiunti, pena l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Il concorrente secondo classificato è titolare di un interesse concreto e attuale all’accesso agli atti della fase esecutiva, in vista di una possibile risoluzione per inadempimento e dello scorrimento della graduatoria, purché l’interesse difensivo preesista all’istanza e non si traduca in finalità esplorative.
Il Fatto
Una stazione appaltante affidava mediante RDO su MEPA il servizio di noleggio, installazione e gestione di un sistema di videosorveglianza mobile. La società ricorrente si classificava seconda e otteneva, in assenza di opposizione della aggiudicataria, l’accesso alla scheda tecnica del prodotto offerto. Dall’esame della scheda la ricorrente traeva spunto per chiedere la verifica di conformità di quanto installato rispetto all’offerta.
Dopo un sollecito, il Comune rappresentava di aver effettuato prove di funzionamento dei dispositivi. Con istanza del 22.12.2025 la società chiedeva l’ostensione degli atti della fase esecutiva: identificazione dei dispositivi installati, schede tecniche, verbali delle prove, atti di collaudo ed eventuali varianti. Non ricevendo riscontro, proponeva ricorso avverso il silenzio-diniego, chiedendo accertamento del diritto e condanna all’ostensione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di tardività della memoria difensiva della ricorrente, depositata il 30.04.2026. Poiché il procedimento si svolge in camera di consiglio, i termini dell’art. 73, comma 1, cod. proc. amm. sono dimezzati per effetto degli artt. 87, commi 2 e 3, cod. proc. amm.: la memoria è pertanto tardiva e inutilizzabile.
Infondata è invece l’eccezione di inammissibilità per tardività e difetto di interesse. Il Tribunale richiama l’Adunanza Plenaria n. 10 del 2020 e la giurisprudenza successiva: il concorrente ha interesse concreto e attuale ad accedere agli atti della fase esecutiva di un contratto pubblico, in relazione a vicende che potrebbero condurre alla risoluzione per inadempimento dell’aggiudicatario e quindi allo scorrimento della graduatoria. Irrilevante è che il secondo classificato abbia o meno impugnato l’aggiudicazione, poiché l’interesse all’ostensione non è correlato a un vizio della fase di gara, ma alla conoscenza di eventuali vizi della fase esecutiva.
È invece fondata l’eccezione di improcedibilità. Il silenzio-diniego è venuto meno con la nota del 20.03.2026, che costituisce riscontro espresso all’istanza e nuova manifestazione del potere amministrativo. Il decorso dei trenta giorni non consuma il potere dell’ente, che può sempre adottare un diniego o un accoglimento espresso e motivato.
Il provvedimento esplicito, anche se successivo alla formazione del silenzio, è atto di conferma a carattere rinnovativo: modifica la realtà giuridica e riapre i termini per il ricorso giurisdizionale, dovendo essere specificamente impugnato. La nota non ha valenza meramente endoprocedimentale né soprassessoria, essendo adottata a esito di istruttoria e valutazione discrezionale, e resta inevasa rispetto a numerose richieste ostensive.
Suscettibile di arrecare un nuovo pregiudizio attuale e concreto, la nota avrebbe dovuto essere gravata mediante ricorso per motivi aggiunti. Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., con compensazione delle spese per la peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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