L’esecuzione intervenuta dopo la proposizione del ricorso determina la sopravvenuta improcedibilità del giudizio di ottemperanza (TAR Lazio n. 12978 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza, volto ad ottenere l’esecuzione di una pronuncia passata in giudicato che ha riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi, diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando l’amministrazione, successivamente alla proposizione del ricorso, abbia integralmente adempiuto, trasmettendo il documento richiesto. In tal caso, pur non potendosi dichiarare il ricorso fondato nel merito, l’adempimento tardivo intervenuto solo dopo l’instaurazione del giudizio legittima l’applicazione del principio della soccombenza virtuale, con conseguente condanna dell’amministrazione al pagamento delle spese di lite, ai sensi dell’art. 26 c.p.a.
Il Fatto
Il ricorrente aveva adito il TAR per il Lazio al fine di ottenere l’ottemperanza della sentenza n. 4084/2026, con la quale era stato riconosciuto il suo diritto di accesso al Piano di Attuazione Nazionale (PAN), predisposto dall’Italia in attuazione del Patto europeo sulla migrazione e l’asilo del 14.5.2024. La pronuncia da eseguire aveva, inoltre, precisato che, ove fossero sussistite specifiche esigenze di riservatezza, l’amministrazione avrebbe comunque dovuto garantire un accesso almeno parziale, mediante l’oscuramento delle sole parti sottratte all’ostensione. Il Ministero dell’Interno si era costituito in giudizio, resistendo al ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente rilevato che, con nota depositata in data 13.7.2026, la parte ricorrente aveva comunicato che il Ministero dell’Interno aveva dato esecuzione alla sentenza in data 10.7.2026, trasmettendo il PAN per il tramite di posta elettronica. L’intervenuto adempimento dell’amministrazione, successivo alla notifica del ricorso per l’ottemperanza, ha determinato il venir meno dell’interesse alla decisione, configurandosi una sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.. Sul punto, il Collegio ha dato atto di avere previamente avvisato le parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., in ordine alla possibile definizione del giudizio in rito.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ha ritenuto di applicare il principio della soccombenza virtuale, rilevando come l’amministrazione avesse dato esecuzione alla sentenza soltanto successivamente alla proposizione del ricorso. Tale circostanza ha indotto il Collegio a ritenere che l’instaurazione del giudizio di ottemperanza fosse stata necessaria per ottenere l’esecuzione del giudicato, con la conseguenza che gli oneri processuali non potevano essere posti a carico del ricorrente. Il Ministero resistente è stato, pertanto, condannato al pagamento delle spese legali, liquidate in complessivi euro 1.000,00, oltre accessori di legge, nonché alla restituzione del contributo unificato ove versato, con distrazione in favore dei difensori della parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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