Parcheggi a raso in fascia di rispetto non richiedono impugnazione del PUC (Cons. Stato n. 3034 del 17.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La delimitazione di posti auto a raso, realizzata senza opere edilizie all’interno della fascia di rispetto stradale, non integra alcuna costruzione e non contrasta con la disciplina urbanistica che impone distanze dal confine stradale. Il divieto di prosecuzione dell’attività oggetto di SCIA non può fondarsi sul solo richiamo alla destinazione del sedime a strada comunale, quando il piano urbanistico non prevede alcun vincolo espropriativo per l’ampliamento della strada. Il privato non è onerato di impugnare lo strumento urbanistico che non rechi alcuna disposizione idonea a pregiudicarne gli interessi. Il tema della realizzabilità di un parcheggio su area di proprietà resta distinto da quello dell’istituzione del divieto di sosta, provvedimento di natura contingente e revocabile.

Il Fatto

Il proprietario di un immobile e di una striscia di terreno limitrofa presentava una SCIA per lo spostamento di tre parcheggi a raso, senza opere edilizie, sulla particella di sua proprietà. Il Sindaco disponeva il divieto di prosecuzione dell’attività e l’ordine di rimozione degli effetti dannosi, motivando che l’area era soggetta al possibile ampliamento della strada pubblica e che i nuovi posti auto erano incompatibili con lo strumento urbanistico.

Il ricorrente impugnava il provvedimento davanti al Tribunale regionale di giustizia amministrativa, che accoglieva il ricorso. Il Comune proponeva appello, deducendo l’irricevibilità del ricorso per mancata impugnazione del PUC e l’inammissibilità per il giudicato formatosi su un precedente ricorso relativo al divieto di sosta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di irricevibilità. L’appellante sosteneva che la motivazione del provvedimento rinviava al PUC e che le norme di attuazione, all’art. 41, prevedevano un allargamento stradale con conseguente vincolo espropriativo. La Corte osserva che il primo giudice ha qualificato l’area come fascia di rispetto e che la delimitazione dei parcheggi a raso non costituisce costruzione, risultando compatibile con tale disciplina. L’appellante non ha impugnato queste specifiche statuizioni.

Da qui la conseguenza: poiché dal piano non emerge alcuna disposizione idonea a pregiudicare gli interessi del privato, non esisteva alcun onere di impugnarlo, tanto meno al momento della sua emanazione. La censura sull’effetto conformativo immediato delle norme di zonizzazione resta assorbita.

Quanto all’inammissibilità, il Collegio distingue nettamente i due piani. La possibilità di realizzare un posto auto su un’area di proprietà attiene alle facoltà del proprietario. Il divieto di sosta ha natura contingente, può essere revocato e risponde alle esigenze della circolazione. Le sorti dell’impugnativa avverso l’ordinanza che lo istituì non hanno rilievo nel giudizio.

Sul secondo motivo, relativo alla legge Tognoli, la Corte rileva che il provvedimento impugnato non contiene alcun riferimento a tale disciplina. La censura costituiva integrazione postuma della motivazione, già ritenuta inammissibile dal primo giudice senza che contro tale statuizione fosse rivolta alcuna doglianza.

Nel merito, il Collegio conferma che l’eventuale inesattezza del richiamo alla legge n. 122/1989 non impedisce la realizzabilità dei parcheggi senza opere edilizie in fascia di rispetto stradale, come erroneamente sostenuto nel provvedimento. L’appello è pertanto rigettato, con condanna dell’appellante alle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *