Scorrimento graduatoria concorso straordinario docenti e rinuncia non registrata (Cons. Stato n. 3125 del 21.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia di un candidato collocato in posizione utile nella graduatoria dei vincitori produce l’obbligo dell’amministrazione di procedere allo scorrimento, anche quando la comunicazione di rinuncia non sia stata acquisita o sia andata smarrita. L’omessa registrazione della rinuncia determina una illegittima compressione della posizione del candidato collocato nella posizione immediatamente successiva, che ha diritto alla chiamata fin dal primo scorrimento. Il giudice amministrativo, accertata la spettanza della posizione, dispone l’inserimento in graduatoria in ultima posizione e in sovrannumero, con decorrenza dal secondo scorrimento, al fine di assicurare tutela effettiva senza pregiudicare i diritti acquisiti dai candidati già immessi.
Il Fatto
Il ricorrente ha partecipato alla procedura concorsuale straordinaria per l’accesso ai ruoli del personale docente, indetta ai sensi dell’art. 59, comma 9 bis, del d.l. n. 73/2021, per una classe di concorso della scuola secondaria. Collocato alla posizione n. 185 della graduatoria dei vincitori, non è stato attinto dagli scorrimenti disposti dall’Ufficio scolastico regionale, che si sono arrestati alla posizione n. 184.
Egli ha sostenuto che una candidata collocata in posizione utile, vincitrice di altro concorso, aveva rinunciato e che tale rinuncia non era stata computata. Il TAR Lazio, all’esito di istruttoria, ha respinto il ricorso, ritenendo irrilevante la vittoria in altro concorso e la scelta del posto da ricoprire. Il ricorrente ha appellato la decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 5, comma 11 quater, del d.l. n. 198/2022, che nel modificare l’art. 59, comma 9 bis, del d.l. n. 73/2021 prevede la decadenza delle graduatorie con l’immissione in ruolo dei vincitori, facendo salvo lo scorrimento degli eventuali rinunciatari entro il limite dei posti attribuiti e comunque non oltre la pubblicazione delle graduatorie del concorso bandito ai sensi dell’art. 46 del d.l. n. 36/2022.
La Corte ha accertato, sulla base della relazione istruttoria acquisita, che la rinuncia della candidata risale al 10 ottobre 2022 e che la graduatoria del concorso pubblico è stata pubblicata il 3 ottobre 2023. Ne consegue che il primo scorrimento avrebbe dovuto raggiungere la posizione n. 185, occupata dall’appellante, e non fermarsi alla n. 184. È pacifico, infatti, che la rinunciataria non sia stata depennata e non figuri nell’elenco dei primi ventuno rinunciatari posto a base del primo scorrimento.
Il Collegio sottolinea la contraddittorietà delle relazioni rese dall’amministrazione: una prima relazione attestava che le surroghe erano state eseguite anche in ragione della rinuncia della seconda classificata, mentre una successiva relazione escludeva il suo nominativo dagli elenchi dei rinunciatari. La terza relazione ha infine confermato l’invio della comunicazione di rinuncia, recuperata solo dopo una verifica definita laboriosa: circostanza che lascia intendere come la comunicazione non fosse mai stata acquisita o fosse andata smarrita.
Respinta l’eccezione di decadenza della graduatoria, il Collegio rileva che l’appellante aveva diritto all’inserimento fin dal primo scorrimento, quando la graduatoria era pienamente valida. L’appello è pertanto accolto, con riforma della sentenza impugnata e accoglimento del ricorso introduttivo. In via conformativa, il Collegio ordina l’inserimento dell’appellante in graduatoria in ultima posizione e in sovrannumero, con decorrenza dal secondo scorrimento, contemperando la tutela effettiva con i diritti acquisiti dai candidati già immessi. Le spese del doppio grado sono compensate.
Nota della Redazione
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